In attesa che le Sezioni Unite si esprimano sul contrasto se la causa di non punibilità operi anche in ipotesi di colpa grave del sanitario, alleghiamo una delle ultime pronunce della Suprema Corte che ha ritenuto il secondo comma dell’art. 590 sexies cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), norma più favorevole rispetto all’art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. legge Balduzzi); ciò in quanto la nuova formulazione dell’art.590 sexies cod. pen prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell’area di operatività della colpevolezza, operante – ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) – nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta (anche gravemente) imperita nell’applicazione delle stesse.
(Cass. Penale, Sez. 4^, sentenza  19-31 ottobre 2017, n. 50078)

Nel caso di specie il giudicante aveva escluso l’applicabilità della legge c.d. Balduzzi sussistendo i profili di colpa grave per imperizia. Ne consegue che essendo la nuova previsione di cui all’art.590 sexies c.p. applicabile anche ai procedimenti pendenti davanti la Corte di Cassazione, il giudice anche nel caso in cui si tratti di imperizia grave, ai fini della punibilità, dovrà verificare se vi sia stato o meno il rispetto delle linee guida o delle buone pratiche clinico-assistenziali.

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