L’omesso deposito, prima dell’udienza di convalida dell’arresto, degli atti sui quali si fonda la richiesta cautelare del pubblico ministero, comporta la nullità dell’interrogatorio e dell’ordinanza applicativa della misura?
Stante il contrasto giurisprudenziale, è stato sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite. La decisione è prevista per il prossimo 30 settembre 2010.
(Cass. Penale Sez. III, ordinanza 6 – 14 maggio 2010)

 
 
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Terza Penale
Ordinanza 6 – 14 maggio 2010
 
[OMISSIS]
 
Con  ordinanza in data 17 Ottobre 2009 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha  applicato all’odierna ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Tale misura e’ stata adottata al termine dell’interrogatorio effettuato in sede di procedura di convalida  del fermo  operato  dalla  polizia  giudiziaria  e  previa  richiesta  di emissione  della misura stessa trasmessa dal Pubblico Ministero, non presente in sede di convalida.
La  misura  cautelare  e’ stata confermata dal Tribunale  di  Milano, quale giudice del riesame, con ordinanza 27 Ottobre 2009.
Con successiva istanza la Difesa ha chiesto al Giudice delle indagini preliminari  che  la  misura fosse revocata ai  sensi  dell’art.  302 c.p.p. perché emessa a seguito di interrogatorio viziato da nullità assoluta.
Osserva  la  Difesa  che in sede di interrogatorio  di  convalida  la persona  fermata  e la Difesa stessa non avevano avuto  accesso alla richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero e agli atti posti a sostegno della medesima.
Il Giudice delle indagini preliminari ha respinto l’istanza ritenendo non sussistere il vizio denunciato.
Con  l’ordinanza oggetto del presente giudizio il Tribunale di Milano ha  respinto  l’appello presentato avverso l’ordinanza reiettiva  del Giudice  delle  indagini  preliminari. Il  Tribunale rileva  che  il Giudice    delle    indagini   preliminari ha fatto precedere all’interrogatorio  di convalida l’enunciazione dell’imputazione e della richiesta di misura avanzata dal Pubblico Ministero, così ponendo l’indagata e la sua Difesa nelle condizioni per poter esercitare le proprie difese in modo analogo a quanto sarebbe avvenuto se il Pubblico Ministero fosse stato presente ed avesse avanzato oralmente le proprie richieste.   Affermato che gli interrogatori previsti dall’art. 294 c.p.p. e dall’art. 391  c.p.p., comma 3, presentano natura e caratteristiche profondamente diverse, con  la conseguenza che deve escludersi che nel secondo caso si versi in ipotesi di “contraddittorio anticipato”, il Tribunale osserva che la  disciplina  dell’udienza di convalida non prevede una  discovery completa ma solo una chiara esposizione degli  elementi fondanti l’accusa.
A cio’ consegue che l’esposizione della  richiesta del Pubblico Ministero effettuata dal Giudice in assenza del primo mette la parte e il Difensore in condizione di conoscere gli elementi essenziali sui quali esercitare le proprie difese.
Tale  decisione  e’  oggetto  del  ricorso  presentato  dalla  [OMISSIS], che lamenta violazione di legge, anche in relazione all’art.  111 Cost., e chiede sia dichiarata la nullità ex art.  178 c.p.p., lett.  c) dell’udienza di convalida  e  dell’interrogatorio svoltosi, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 302 c.p.p..
Sul punto la ricorrente richiama i precedenti di questa  Corte  che hanno  ritenuto  sussistere il vizio denunciato (la  sentenza  Basile della  Seconda Sezione Penale, n. 10492/2006, rv 233736; la sentenza Schirripa  della Prima Sezione Penale, n. 19170/2009, rv  243690) ed illustra  le  ragioni a sostegno della propria censura,  concludendo affinché questa  Corte, nell’ipotesi non ritenga di adottare la soluzione interpretativa proposta, prenda atto dell’esistenza di un contrasto di decisioni e rinvii gli atti alle Sezioni Unite Penale ai sensi dell’art. 610 c.p.p., comma 2.
OSSERVA IN DIRITTO – Rileva  la Corte che non sussistono dubbi circa le premesse in  fatto che  fondano il ricorso. La stessa ordinanza impugnata da  atto  che l’indagata e il suo Difensore non ebbero accesso alla richiesta  di misura trasmessa dal Pubblico Ministero, non presente all’udienza, e agli atti allegati.
Deve  allora rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte presenta un risalente e ancora attuale contrasto di  decisioni, che  trova espressione nel contenuto delle deliberazioni  adottate da questa Sezione con la sentenza n. 34813 del 9 luglio-8 settembre 2009,  Said (rv 244574) e dalla Prima Sezione Penale con la sentenza n. 19170 del 1 aprile-7 maggio 2009, Schirripa (rv 243690).
La  prima  sentenza  conclude nel senso  che  non  comporta  nullità dell’ordinanza  applicativa  di misura cautelare l’omesso deposito prima dell’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto degli atti  posti  a fondamento della richiesta del Pubblico Ministero (in motivazione,  richiamati alcuni precedenti conformi, si afferma,  tra l’altro,  che  non  riverbera  effetti  sulla  misura cautelare “la violazione di norme processuali riguardanti l’udienza”).
La  seconda sentenza conclude, invece, nel senso che l’impossibilità per il difensore di esaminare tali atti comporta la nullità dell’interrogatorio e la conseguente inefficacia della misura cautelare (in motivazione, richiamata la sentenza n. 10492 del  2006, Basile,  della  Seconda Sezione Penale, rv  233736,  si  opera,  tra l’altro, un rinvio ai principi fissati dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 424 del 2001).
Sulla base delle considerazioni che precedono e ritenuti sussistere i presupposti   fissati  dall’art. 610  c.p.p., comma 2, dispone trasmettersi gli atti al Sig. Presidente della Corte per  l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
Dispone   trasmettersi  gli  atti  al  Presidente  della  Corte per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Cosi’ deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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