Il provvedimento con cui viene disposto l’inserimento del detenuto nel circuito E.I.V. (elevato indice di sorveglianza) non è assimilabile a quello adottato ai sensi dell’art. 41 bis L. n. 354 del 1975, ma rientra nell’esclusivo ambito amministrativo e, pertanto, non è suscettibile di sindacato da parte della magistratura di sorveglianza.
(Cass. Penale Sez. I, 2 gennaio 2009, n. 29)

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