In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione il diritto all’indennizzo può essere riconosciuto in ipotesi di archiviazione solo per manifesta infondatezza della notizia di reato, in quanto la domanda di riparazione va accolta se è intervenuta pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato salvo i casi di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione della querela, se la durata di custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata- nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte dei detenzione subita in eccedenza.
Fattispecie nella quale la Corte ha negato la riparazione in presenza di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 10 luglio – 17 settembre 2013, n. 38167)

Testo integrale sentenza

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.