Nell’ambito del procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini dell’apprezzamento del dolo o della colpa grave dell’istante, non possono essere tratti elementi di valutazione da atti di indagine (in particolare, intercettazioni telefoniche o ambientali) dichiarati inuitilizzabili nel procedimento penale in base al disposto dell’art. 191 c.p.p. (La Corte ha preso le distanze dall’orientamento maggioritario in forza del quale, invece, il carattere privatistico della pretesa all’equa riparazione determinava la non operatività, nell’ambito del relativo procedimento, della normativa del codice di rito penale relativa all’inutilizzabilità dei mezzi di prova; per converso, le Sezioni Unite hanno recepito l’opposto orientamento, pur certamente minoritaio, secondo cui l’inutilizzabilità degli atti di indagine comportava anche il divieto di trarre, da detti atti, elementi dimostrativi del dolo o della colpa grave ostativi all’insorgere del diritto alla riparazione).
(Cass. Pen. Sezioni Unite, 13 gennaio 2009, n. 1153 – ric. Racco)

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