In tema di ingiusta detenzione, la connivenza può essere ritenuta colpa grave idonea ad escludere il riconoscimento alla riparazione in tre casi:
a) nell’ipotesi in cui l’atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
b) nel caso in cui si concreti non già in un mero comportamento passivo dell’agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, semprechè l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
c) nell’ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell’attività criminosa dell’agente medesimo.
(Cass. Sezione IV Penale, 19 febbraio 2015, n. 15745)

Corte Suprema di Cassazione
Sezione Quarta Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente –
Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria T. – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l’ordinanza n. 10/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 20/06/2014;
sentita prelazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La Corte di appello di Bari con l’ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da OMISSIS, sottoposto ad un periodo di custodia cautelare nell’ambito di un procedimento in cui gli sono stati contestati i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis dai quali era stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto.
Il giudice della riparazione ha individuato ex art. 314 c.p.p., comma 1, la colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, in quanto postasi in rapporto di causa-effetto con l’adozione del provvedimento cautelare, nella connivenza passiva tenuta dal OMISSIS nei confronti del locatario del capannone di sua proprietà, di cui continuava a possedere le chiavi, utilizzandolo per deporvi oggetti di sua proprietà (libretti sanitari intestati all’istante ed ai suoi familiari), nonchè sacchi di concime utilizzati dal medesimo per la sua attività di bracciante agricolo.
Tale situazione dimostrava, ad avviso del giudice della riparazione, che il OMISSIS, pur essendo a conoscenza dell’attività illecita del locatario, il quale utilizzava quel locale come deposito dei pezzi di autovettura di provenienza furtiva, ometteva volontariamente di fare denuncia alla p.g..
Ulteriore profilo di colpa grave era individuato nella titubanza del OMISSIS dinanzi ai Carabinieri a rivelare agli stessi di essere il proprietario del locale e nella iniziale dichiarazione di non possederne le chiavi, tanto che fu necessario l’uso di un tronchese per aprire la porta. Tali elementi, pur non sufficienti per la pronuncia di condanna, ben integravano, ad avviso del giudicante, un comportamento gravemente colposo che aveva determinato l’adozione della misura cautelare.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e la carenza della motivazione. Si sostiene che il giudice della riparazione aveva erroneamente qualificato come grave la condotta dell’istante, che non aveva invece concorso al verificarsi di una condotta condizionante l’applicazione della misura. La circostanza evidenziata nell’ordinanza impugnata sulla presenza all’interno del capannone di oggetti di proprietà dell’istante al fine di dedurre l’utilizzazione del capannone da parte del OMISSIS non esclude che gli stessi fossero stati ivi lasciati prima della locazione, in assenza di elementi di segno contrario. Si sottolinea anche l’irrilevanza, ai fini della colpa grave, della dichiarazione resa dal OMISSIS alla PG di non essere in possesso delle chiavi del capannone.
E’ stata depositata memoria di costituzione nell’interesse del Ministero resistente che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Come già evidenziato da questa Corte (v. da ultimo Sez. 4^ 17 novembre 2011, Cantarella, rv. 252725 e la giurisprudenza in essa richiamata) alla connivenza è stata riconosciuta valenza quale condotta ostativa al riconoscimento della riparazione in tre casi:
a) nell’ipotesi in cui l’atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
b) nel caso in cui si concreti non già in un mero comportamento passivo dell’agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, semprechè l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
>c) nell’ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell’attività criminosa dell’agente medesimo.
In sostanza, un atteggiamento di connivenza può, in astratto, integrare la colpa grave purchè, nella situazione in concreto accertata, ci si trovi in presenza di determinati presupposti, sopra indicati. Infatti, se è vero che la mera presenza passiva non è idonea ai sensi dell’art. 110 c.p., ad integrare il concorso nel reato, a meno che non valga a rafforzare il proposito dell’agente di commetterlo, analogamente deve dirsi per il giudizio di riparazione, laddove la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente.
Va, altresì aggiunto, sui limiti del controllo di legittimità, che la valutazione del giudice di merito sull’esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la “rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva.
Nel caso oggetto di giudizio si evince con chiarezza, ed in tal senso il giudice della riparazione ha correttamente motivato, che il OMISSIS era a conoscenza dell’attività di riciclaggio e di ricettazione dei pezzi di auto posta in essere dal locatario, continuando ad avere accesso al locale, come dimostrato dal possesso delle chiavi di accesso e dalla presenza di oggetti a lui riconducibili (tra cui libretti sanitari intestati al OMISSIS e ad i suoi familiari e sacchi di concime utilizzati dallo stesso per la sua attività di bracciante agricolo, che, con motivazione non manifestamente illogica, hanno fatto ritenere al giudice della riparazione che il locale continuava ad essere nella disponibilità del OMISSIS).
La Corte di merito ha altresì evidenziato ad ulteriore sostegno della sussistenza della colpa grave- la condotta tenuta dal OMISSIS nei confronti dei Carabinieri, costretti a forzare la porta di accesso al locale, a fronte della mancanza di collaborazione dell’istante, che era arrivato a negare di essere il proprietario del locale e di possederne le chiavi, custodite invece proprio vicino alla porta di ingresso dell’abitazione del medesimo.
L’ordinanza impugnata si pone, pertanto, in linea con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, secondo la quale l’atteggiamento di connivenza dell’istante è idoneo a fondare la colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione quando non sia limitata ad una mera condotta passiva ma si concretizzi nella tolleranza alla consumazione dei reati, con la conseguente omissione volontariamente della denuncia alla PG..
Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 1.000,00.