L’utilizzo della scrittura a mano per l’estensione della motivazione della sentenza, se pur non vietato, è obsoleto e dimostrativo di attenzione ridotta da parte del magistrato amanuense alla manifestazione formale della funzione giurisdizionale, ponendo in secondo piano le esigenze del lettore e in particolare di chi, avendo riportato condanna, pretende di conoscerne agilmente le ragioni. Tale modalità di estensione può essere causa di nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza se e in quanto di risolva in un’indecifrabilità grafica, che non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile (si veda Sezioni Unite, 28 novembre 2006, Giuffrida).
(Cass. Penale Sez. II, 2-24 dicembre 2009, n. 49568)

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