Gli esiti dell’indagine genetica condotta sul Dna, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’articlo 192, comma 2, del codice di procedura penale.
(Cass. Penale Sez. II,  sentenza 9-21 luglio 2010, n. 28692)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.