Nel procedimento di esecuzione non può trovare ingresso la facoltà di rinuncia riconosciuta alle parti dall’art. 589 c.p.p. in tema di impugnazioni, perchè l’atto introduttivo di esso non ha natura di impugnazione. Ne consegue che è illegittima la decisione di inammissibilità dell’incidente di esecuzione sollevato dal condannato assunta dal giudice dell’esecuzione a seguito di rinuncia ad esso.
(Cass. Penale Sez. I, 19 febbraio – 9 marzo 2009, n. 10416)

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