In seguito alla introduzione dell’art. 558 bis c.p.p. che offre la possibilità di accedere al rito immediato anche nei procedimenti aventi a oggetti reati c.d. “a citazione diretta”, si è posta la questione della competenza alla emissione del decreto di giudizio immediato.

Il GIP presso il Tribunale di Napoli, con un interessante provvedimento, dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti al Presidente coordinatore del settore penale dibattimentale sulla scorta delle seguenti motivazioni:

la ratio sottesa alla novella legislativa esplicitata dal secondo comma dell’art. 558 bis c.p.p. appare essere quella di consentire una rapida celebrazione dei procedimenti in cui la “prova” risulti evidente (e/o l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare) non procedendosi – in tali ipotesi – alla celebrazione dell’udienza predibattimentale introdotta ex art. 554 bis c.p.p., ragion per cui appare coerente che a valutare se vi siano i presupposti per “saltare il suddetto filtro”, oltre che a celebrare il corrispondente giudizio – anche nelle forme di un rito alternativo a quello dibattimentale – sia lo stesso giudice deputato a celebrare l’udienza predibattimentale.

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