La trattazione, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall’art. 43 bis, comma 3, lett. B), dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), e cioè riferito a reati non previsti nell’art. 550 c.p.p., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari. (Fattispecie relativa a convalida d’arresto ed emissione di misura cautelare della custodia in carcere disposte da tribunale in composizione monocratica).
(Cass. Pen.  Sez. I, 4 febbraio – 27 marzo 2009, n. 13573)

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