Ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone, va considerato luogo aperto al pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale luogo “virtuale” aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete e, pertanto, integra la contravvenzione di cui all’art. 660 cod. pen. l’invio di messaggi molesti, “postati” sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa.
(Cass. Sez. 1 Penale, sentenza 11 luglio – 12 settembre 2014, n. 37596)

Testo integrale sentenza

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