L’effetto estensivo della pena detentiva conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale non costituisc un’estinzione in senso proprio, perché deriva da una particolare modalità di esecuzione della pena stessa.
A tale esffetto estintivo, pertanto, non si ricollega l’inapplicabilità delle misure di sicurezza prevista dall’art. 210, co. 2, cod. pen.
(Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, Dott. G. Vignera, ordinanza 30 novembre – 4 dicembre 2013)

Testo integrale ordinanza

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