In tema di diffamazione commessa con un “esposto” inviato da un privato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contro i professionisti che lo avevano in precedenza patrocinato, non è applicabile l’esimente di cui all’art. 598 c.p., giacché l’autore dell’esposto non è parte del successivo giudizio disciplinare e l’esimente in questione attiene alla presentazione di atti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati.
(Cass. penale Sez. V, sentenza 27 marzo – 31 maggio 2013, n. 23766)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.