In tema di diffamazione commessa con un “esposto” inviato da un privato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati contro i professionisti che lo avevano in precedenza patrocinato, non è applicabile l’esimente di cui all’art. 598 c.p., giacché l’autore dell’esposto non è parte del successivo giudizio disciplinare e l’esimente in questione attiene alla presentazione di atti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati.
(Cass. penale Sez. V, sentenza 27 marzo – 31 maggio 2013, n. 23766)

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