I diritti di copia nel processo penale sono previsti e disciplinati dagli arti 267 e ss. del Testo Unico spese di giustizia 115/2012  e consistono in un versamento aggiuntivo ai costi vivi della copia che va allo Stato e che deve essere versato apponendo una marca da bollo del corrispondente valore sulla richiesta effettuata. Nelle tabelle allegate sono indicati gli importi dovuti per il diritto di copia con gli adeguamenti al 10 agosto 2018.

Tabelle importi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.