E’ inutilizzabile la deposizione del testimone avente ad oggetto il contenuto della dichiarazione confessoria, da lui “fortuitamente” percepita, che l’indagato, già raggiunto da elementi indizianti, abbia reso alla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti invece di essere sentito con le garanzie difensive. 
Se, quindi, le dichiarazioni rese in violazione dell’art. 63, comma 2, c.p.p. sono affette da inutilizzabilità assoluta, tale sanzione si propaga necessariamente alle dichiarazioni del teste che, per circostanze “fortuite” sia in grado di percepirle e di riferire il loro contenuto all’Autorità giudiziaria.
(Cass. Pen. Sez.1, sentenza 11 febbraio – 30 aprile 2014, n. 18120)

Testo integrale sentenza

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