La Suprema Corte ha confermato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale i precetti contravvenzionali disciplinati dall’art. 697 c.p. devono applicarsi soltanto alle armi proprie c.d. bianche ed alle munizioni per arma comune da sparo, mentre la detenzione e il porto llegali sono previsti quali delitti dalla legge 895/1967.

(Cass. Sez. 1^ Pen. – sentenza 24/02/2021, n. 12771)

Tenendo conto dell’elencazione contenuta nella L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, per armi comuni da sparo devono intendersi tutti quegli oggetti rispetto ai quali sia possibile un’azione di propulsione di proiettili a seguito della forza di spinta di gas compressi, sia che l’impulso avvenga per l’effetto dell’accensione di un esplosivo, sia che venga provocato dall’aria compressa.
Soltanto per le armi antiche, ossia quelle ad avancarica o comunque fabbricate prima del 1890, che non sono qualificabili come armi comuni da sparo secondo la nozione dell’art. 2 della Legge n. 110 del 1975, la detenzione illegale in assenza di denuncia all’autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa.
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