In presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazioni, anch’essi sofferti in tempi diversi, non si può operare un cumulo unitario e globale cui applicare l’art. 78 c.p., proprio per evitare che i periodi di carcerazione anteriori vengano imputati anche alla pena irrogata per reati commessi successivamente, in violazione del principio per cui, ovviamente, la pena non può precedere il reato.

Il criterio moderato dell’art. 78 c.p. può esplicare la sua efficacia solo nell’ambito e nei limiti di ciascuna operazione di cumulo che, per ciò solo, deve avere una vita autonoma, sia in relazione all’individuazione della sentenza più grave su cui operare il quintuplo; sia in relazione all’individuazione degli addendi da calcolare per stabilire quale somma prendere a base del raffronto con il quintuplo della pena più grave; pur nell’ambito del calcolo complessivo ed unitario costituito dai singoli cumuli parziali. 
(Tribunale di Roma, Giudice P. Di Nicola – Ordinanza 12 marzo 2011, in proc. 643/09)
 

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