Decreto-Legge 12 febbraio 2010, n. 10
Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010 – Testo in vigore dal 13/02/2010):

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di apportare modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di assise, al fine di prevenire le difficolta’ pratiche conseguenti ai recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di modificare la disciplina sulla competenza della corte d’assise e dei tribunali, al fine di consentire una migliore organizzazione dell’amministrazione della giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche in materia di competenza della corte di assise
1. All’articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
A) alla lettera a) le parole: «di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall’articolo 630, primo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati»;
B) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente: «d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall’articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).».
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata gia’ esercitata l’azione penale.
Art. 2
Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati
1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all’articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e’ competente il tribunale, anche nell’ipotesi in cui sia stata gia’ esercitata l’azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d’assise.
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 febbraio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano

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