Affinché si possa configurare l’attività di coltivazione punita dall’art 73 D.P.R. 309/1990, è necessario che sia quantomeno iniziato il relativo procedimento naturale, e che cioè siano stati impiantati almeno i semi; per conseguenza, il semplice possesso di semi di canapa, seppur in notevole quantità, non integra la fattispecie criminosa citata, poiché dal detto semplice possesso non è dato dedurre con certezza l’effettiva destinazione del seme

Le condotte sanzionate dall’art 82 del D.P.R. 309/1990(istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore), richiedono tutte un quid pluris, ossia un’attività dall’autore aggiuntiva alla mera detenzione o messa in vendita di semi di canapa, in particolare è richiesto che l’autore della condotta illecita si attivi fornendo chiarimenti od esplicitazioni, oppure suggestioni, consigli od altre indicazioni sull’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o cerchi in altro modo di convincere l’acquirente al detito uso.

(Tribunale di Bolzano, Sezione Penale Riesame, ordinanza 16 febbraio 2010)
 

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