In tema di delitto di calunnia, il corrispondente indirizzo di legittimità va precisato nel senso che il dato di fatto per cui l’esponente, pur avendo facilmente accesso ai dati storici riferiti nell’esposto (e cioé, pur avendo ampia possibilità di verificare la verità storica di quanto affermato) tuttavia ometta ogni verifica e formuli poi una falsa accusa, rappresenta un indirizzo grave e preciso della consapevolezza (in capo all’esponente medesimo) dell’innocenza dell’accusato; tuttavia tale dato di fatto non può essere automaticamente equiparato al dolo di calunnia, dovendo il giudice accertare se la mancata verifica dell’accusa sia invece dovuta a colpa (imprudenza e negligenza).
(Tribunale Penale di Camerino, Giudice D. Potetti, sentenza 30 aprile 2013)

Testo integrale sentenza (avv. Alberto Pepe)