La nomina del difensore di fiducia effettuata dall’indagato per il procedimento incidentale dinanzi al tribunale del riesame non dispiega effetto alcuno nel procedimento principale, non essendone prevista la conoscenza da parte dell’autorità giudiziaria procedente, avvisata dell’impugnazione cautelare ai soli fini della trasmissione degli atti.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 6 – 26 maggio 2009, n. 22042)

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