L’astensione dall’attività defensionale proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell’art. 40 Cost. trattandosi invece di una “libertà” riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (art. 18 Cost.) che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e, cioé, nel diritto di azione e di difesa di cui all’art. 24 Cost. e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela della giurisdizione, inclusa la ragionevole durata del processo.
Da tale principio discende che il Giudice, a fronte della comunicazione dell’astensione, può esercitare la sua discrezionalità e contemperare le ragioni di opportunità del rinvio derivanti dal legittimo esercizio del diritto di astensione e l’interesse pubblico alla immediata celebrazione del processo.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 17 dicembre 2013 – 13 gennaio 2014, n. 988)

Testo integrale sentenza

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