La condanna per il delitto di evasione non è automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, nella specie della detenzione domiciliare, dovendo il giudice impegnarsi nell’esame approfondito della personalità del condannato e nella sua effettiva, perdurante, pericolosità sociale, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 6 – 28 maggio 2009, n. 22368)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.