Gli atti di concorrenza illecita o sleale posti in essere con mezzi fraudolenti non rientrano né nell’articolo 513 del c.p. (turbata libertà dell’industria o del commercio), né nell’articolo 513 bis del c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza).

Il primo reato, infatti, tutela la libertà di iniziativa economica nel settore dell’industria e del commercio e non specificamente la concorrenza, tanto è vero che, sotto il profilo dell’elemento materiale, l’impedimento e/o la turbativa dell’industria e del commercio agiscono a monte, sulla possibilità stessa di produrre o scambiare beni o servizi, ancor prima di arrivare, a valle, alla platea dei potenziali acquirenti.

L’articolo 513 bis del c.p., invece, tutela effettivamente la correttezza della concorrenza, incidendo, a valle dell’attività produttiva, sulla destinazione dell’attività economica al consumatore, ma limita, peraltro, l’incriminazione alla sola alterazione della leale concorrenza posta in essere con violenza e minaccia e non anche con mezzi fraudolenti.
(Cass. penale, Sez. II, sentenza 11 maggio – 1 giugno 2010, n. 20647)
 
 

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