L’istanza per legittimo impedimento spedita a mezzo fax, ove sia pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, vincola il giudice del dibattimento ad esaminarla per verificare se il dedotto impedimento sia giustificato.

In caso di mancato esame dell’istanza si verifica una violazione del diritto all’assistenza dell’imputato con conseguente nullità dell’ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi (nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna poichè la Corte di Appello aveva rigettato l’istanza di rinvio del difensore dell’imputato, rilevando che il fax costituisce un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle istanze).

(Cass. sez. II, 8 luglio – 24 settemnre 2009, n. 37535)
 

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