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	<title>diffamazione Archivi - Osservatorio Penale</title>
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	<title>diffamazione Archivi - Osservatorio Penale</title>
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		<title>Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle A.G.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 17:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEONTOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[scriminante]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Avvocato condannato con doppia conforme per il reato di diffamazione per avere offeso la reputazione del destinatario mediante una missiva inviata nella veste di difensore, nella quale descriveva il soggetto come &#8220;pericoloso, senza scrupoli, che si fa lecito inventare contestazioni disciplinari pretestuose rendendo il posto di lavoro terreno minato&#8221;. La Suprema Corte annulla senza rinvio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/offese-in-scritti-e-discorsi-pronunciati-dinanzi-alle-a-g/">Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle A.G.</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 2">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>Avvocato condannato con doppia conforme per il reato di diffamazione per avere offeso la reputazione del destinatario mediante una missiva inviata nella veste di difensore, nella quale descriveva il soggetto come &#8220;pericoloso, senza scrupoli, che si fa lecito inventare contestazioni disciplinari pretestuose rendendo il posto di lavoro terreno minato&#8221;.</p>
<p>La Suprema Corte annulla senza rinvio e segna gli arresti in tema di offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità Giudiziarie, precisando che l&#8217;assegnazione alla persona offesa di una somma a titolo di risarcimento non compete al Giudice penale che eventualmente prosciolga l&#8217;imputato in applicazione dell&#8217;art. 598 c.p., ma al Giudice della causa nella quale sono state scritte o pronunciate le frasi offensive.</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="column">
<p><strong>(Cass. Sez. 5^ Penale, sentenza 07.02.2023, n. 29322)</strong></p>
</div>
<div class="page" title="Page 4">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<blockquote>
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<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h4><em>In tema di diffamazione, la causa di non punibilità prevista dall&#8217;art. 598 cod. pen. e la scriminante di cui all&#8217;art. 51 cod. pen. operano su piani diversi, la prima non escludendo l&#8217;antigiuridicità del fatto ma solo l&#8217;applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie, purché inserite nel contesto difensivo; la seconda ricollegandosi, invece, all&#8217;esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità.</em></h4>
<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<h4><em>Nel caso di specie, in effetti, anche nel contesto conflittuale indicato dal ricorrente, il requisito della necessarietà, ma soprattutto il rispetto del limite di strumentalità, non appaiono sussistere. E tuttavia, non residuano margini di dubbio sull&#8217;inserimento delle frasi nel contesto difensivo scaturito dalle controversie in corso tra il cliente dell&#8217;odierno imputato e il suo datore di lavoro, ossia la persona offesa.</em></h4>
</div>
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</div>
</div>
</blockquote>
<h4><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2023/08/V-29322-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></h4>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
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</div>
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		<title>Diffamazione a mezzo stampa e pena detentiva</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 11:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In seguito alla dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, l'applicazione della pena per il reato di diffamazione a mezzo stampa torna ad essere disciplinata dal terzo comma dell'art. 595 codice penale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-a-mezzo-stampa-e-pena-detentiva/">Diffamazione a mezzo stampa e pena detentiva</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 10">
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<div class="column">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="section">
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<div class="page" title="Page 6">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>In seguito alla dichiarazione della illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1948, l&#8217;applicazione della pena per il reato di diffamazione a mezzo stampa torna ad essere disciplinata dal terzo comma dell&#8217;art. 595 codice penale, con la possibilità che il Giudice applichi la pena detentiva (alternativa, nella disposizione in parola, a quella pecuniaria) purché, nell&#8217;esercizio del potere di scelta fra l&#8217;applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, adempia all&#8217;obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la reclusione.</p>
<p>In generale, la scelta di applicare la pena detentiva deve essere sempre esteriorizzata nelle sue direttrici portanti che ne consentano di apprezzarne la ragionevolezza, in relazioine alla effettiva connotazione, oggettiva e soggettiva, del fatto e di tutte le sue implicazioni sul versante sanzionatorio.</p>
<div class="page" title="Page 5">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p><strong>(Cass. Sez. 5^ Pen. &#8211; sentenza 14/03/2022 n. 24584)</strong></p>
</div>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 5">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<blockquote>
<h5><em>Appare evidente che allorquando si verta nel caso della diffamazione di cui all&#8217;art. 595, comma 3, cod. pen. si imponga, quanto meno, una maggiore cautela nell&#8217;applicazione della pena della reclusione, che deve essere improntata all&#8217;adozione del medesimo criterio, della eccezionale gravità, indicato dalla Corte Costituzionale, gravitandosi anche nel caso della diffamazione di cui all&#8217;art. 595, comma 3, cod. pen., riferibile a soggetto non giornalista, nell&#8217;ambito della stessa sfera della libertà di manifestazione del pensiero di cui all&#8217;art. 21 Cost., costituzionalmente e convenzionalmente garantita, che sta alla base anche della libertà di stampa.</em></h5>
</blockquote>
</div>
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</div>
<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>In seguito alla dichiarazione di incostituzionalità dell&#8217;art. 13 della legge 47/1948, debbono applicarsi anche alla diffamazione a mezzo stampa le norme che disciplinano la competenza funzionale in tema di diffamazione ex art. 595 c.p. e, conseguentemente, non è più prevista la celebrazione dell&#8217;udienza preliminare.</p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2022/09/24584-200.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></a></p>
</div>
</div>
</div>
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		<item>
		<title>Diffamazione: applicabilità della pena detentiva</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-applicabilita-della-pena-detentiva/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 09:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[chilling effect]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La pena detentiva per il reato di diffamazione, commesso mediante utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa, può essere applicabile solo nel caso in cui siano stati lesi anche altri diritti fondamentali come nel caso di discorsi d&#8217;odio o di incitazione alla violenza. (Cass. Sez. 5^ Pen. – sentenza 17/02/21-14/04/2021, n. 13993) La Corte di [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>La pena detentiva per il reato di diffamazione, commesso mediante utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa, può essere applicabile solo nel caso in cui siano stati lesi anche altri diritti fondamentali come nel caso di discorsi d&#8217;odio o di incitazione alla violenza.</h3>
<p><strong>(Cass. Sez. 5^ Pen. – sentenza 17/02/21-14/04/2021, n. 13993)</strong></p>
<p>La Corte di Cassazione, chiamata a decidere in merito ad una vicenda di diffamazione a mezzo facebook, ha stabilito che, pur allorquando il reato non sia stato commesso nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività giornalistica, la pena detentiva può essere compatibile con la libertà di espressione, garantita dall’art. 10 CEDU, soltanto in circostanze eccezionali, ovverosia qualora siano stati lesi gravemente altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o istigazione alla violenza. Per arrivare a tale conclusione, la Corte di Cassazione ha preso le mosse dalle pronunce della Corte EDU che hanno attribuito rilievo al c.d. <em>chilling effect</em> ovverosia l&#8217;effetto dissuasivo che l&#8217;applicazione di pene detentive può determinare sulla libertà di espressione della stampa, considerato il ruolo di watch-dog attribuito a quest&#8217;ultima. La Corte di Cassazione ha, inoltre, considerato che alcune pronunce CEDU sul tema hanno riguardato anche l&#8217;esercizio del diritto di critica negli scritti difensivi degli avvocati nei confronti delle decisioni della Magistratura.</p>
<p>In questi casi, vi sarebbe un rischio di <em>chilling effect</em> sulla professione forense in generale, nella difesa degli interessi dei clienti da parte degli avvocati.</p>
<p>Infine, la Corte di Cassazione ha preso in esame l&#8217;ordinanza 131 del 2020 con la quale la Corte Costituzionale ha evidenziato la necessità di una rimeditazione del bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione che tenga conto dell&#8217;evoluzione della tecnologia e della diffusione degli addebiti diffamatori tramite social networks e motori di ricerca.</p>
<blockquote>
<h5><em>&#8220;Sotto il profilo costituzionale va rilevato che escludere la pena detentiva &#8211; riservandola ai c.d. discorsi d&#8217;odio &#8211; alle sole ipotesi di diffamazione commessa nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività giornalistica, rischia, da un lato, di compromettere il principio di eguaglianza (art.3, comma 1, Cost.) nei confronti di tutti i cittadini (in particolare, coloro che commettano il fatto non nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività giornalistica, e, dall&#8217;altro, il principio di ragionevolezza (art. 3, comma 2, Cost.), prevedendo un trattamento sanzionatorio sfavorevole (la pena detentiva) per fatti di solito connotati da minore gravità e/o diffusività, e dunque complessità offensiva, rispetto a quelli commessi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività giornalistica&#8221; </em><em>.</em></h5>
</blockquote>
<h5><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2021/09/13993_21.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="color: #808080;">TESTO INTEGRALE SENTENZA</span></strong></a></h5>
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			</item>
		<item>
		<title>Diffamazione: tra diritto all&#8217;onore e libertà di critica</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-tra-diritto-allonore-e-liberta-di-critica/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 18:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[reputazione]]></category>
		<category><![CDATA[scriminante]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il diritto all&#8217;onore ed alla reputazione è un diritto fondamentale della persona, così come la libertà di manifestazione del pensiero è una libertà fondamentale dell&#8217;individuo. Quando quel diritto venga a confliggere con questa libertà, la prevalenza andrà assegnata all&#8217;uno od all&#8217;altra a seconda che sussistano o meno: l&#8217;interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell&#8217;opinione; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-tra-diritto-allonore-e-liberta-di-critica/">Diffamazione: tra diritto all&#8217;onore e libertà di critica</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il diritto all&#8217;onore ed alla reputazione è un diritto fondamentale della persona, così come la libertà di manifestazione del pensiero è una libertà fondamentale dell&#8217;individuo. Quando quel diritto venga a confliggere con questa libertà, la prevalenza andrà assegnata all&#8217;uno od all&#8217;altra a seconda che sussistano o meno: l&#8217;interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell&#8217;opinione; la verità putativa dei fatti narrati; la continenza delle espressioni adottate. Rispettate queste tre condizioni, il diritto all&#8217;onore sarà sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero.<br />
<span id="more-5793"></span><br />
Sulla scorta di questi principi, la Suprema Corte ha statuito che l&#8217;esimente della verità putativa dei fatti narrati, idonea ad escludere la responsabilità dell&#8217;autore d&#8217;uno scritto offensivo dell&#8217;altrui reputazione, sussiste solo a condizione che: a) l&#8217;autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti; b) l&#8217;autore abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazione, e del contesto in cui, in quella fonte, esse erano inserite; c) l&#8217;autore non ha sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti narrati; d) l&#8217;autore, nel riferire fatti pur veri, non abbia usato toni allusivi, insinuanti, decettivi&#8221;.<br />
<strong>(Cass. Civile Sez. 3^, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592)</strong></p>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2019/12/27592-2019.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="td_text_highlight_marker_green td_text_highlight_marker"><strong>Testo integrale sentenza</strong></span></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-tra-diritto-allonore-e-liberta-di-critica/">Diffamazione: tra diritto all&#8217;onore e libertà di critica</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Diffamazione tra militari tramite social network</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-a-militare-tramite-social-networkconfigurabilit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcello Bertucci]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Delitti e Contravvenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[DIRITTO PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[militare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.osservatoriopenale.it/2014/11/27/diffamazione-a-militare-tramite-social-networkconfigurabilit/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il militare che pubblica, tramite il proprio profilo facebook, delle offese rivolte ad un collega, deve rispondere del reato di diffamazione anche quando l&#8217;individuazione del militare offeso è possibile soltanto per una cerchia ristretta degli utenti del social network. (Cass. Sezione I Penale, 22 gennaio &#8211; 16 aprile 2014, n. 16712) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/diffamazione-a-militare-tramite-social-networkconfigurabilit/">Diffamazione tra militari tramite social network</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Il militare che pubblica, tramite il proprio profilo facebook, delle offese rivolte ad un collega, deve rispondere del reato di diffamazione anche quando l&#8217;individuazione del militare offeso è possibile soltanto per una cerchia ristretta degli utenti del social network.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>(Cass. Sezione I Penale, 22 gennaio &#8211; 16 aprile 2014, n. 16712)</strong></div>
<p><span id="more-1282"></span></p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</div>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SIOTTO Maria Cristina &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. ZAMPETTI Umberto &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. LOCATELLI Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. LA POSTA Lucia &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. MAGI Raffaello &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</p>
<div style="text-align: center;">Sentenza</div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso proposto da:<br />
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI ROMA;<br />
nei confronti di:<br />
OMISSIS;<br />
avverso la sentenza n. 59/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 28/11/2012;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FLAMINI L.M. che ha concluso per l&#8217;annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso;<br />
Udito il difensore che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Svolgimento del processo<br />
1. Con sentenza del 21.2.2012 il Tribunale militare di Roma condannava OMISSIS, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravati contestate, alla pena di mesi tre di reclusione militare, con i doppi benefici, per i reato di diffamazione pluriaggravata perchè, nella qualità di maresciallo capo della Guardia di finanza della compagnia di San Miniato, pubblicava sul social network &#8220;facebook&#8221; nei dati personali del proprio profilo la frase &#8220;&#8230;attualmente defenestrato a causa dell&#8217;arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo&#8230;ma me ne fotto..per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie&#8221;, offendendo in tal modo la reputazione del maresciallo OMISSIS, designato in sua sostituzione al comando della compagnia di San Miniato.<br />
La Corte militare di appello in data 28.11.2012 riformando la predetta sentenza assolveva il OMISSIS per insussistenza del fatto.<br />
In specie, ha affermato che la identificazione della persona offesa risultava possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network, non avendo l&#8217;imputato indicato il nome del suo successore, nè la funzione di comando in cui era stato sostituito, nè alcun riferimento cronologico; pertanto, manca la prova che il OMISSIS abbia intenzionalmente comunicato con più persone in grado di individuare in modo univoco il destinatario delle espressioni diffamatorie.<br />
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte militare di appello che, con un unico motivo, denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione.<br />
Rileva, in primo luogo, che l&#8217;offesa alla reputazione rilevante ai fini della diffamazione prescinde dalle conseguenze che possono derivare o siano in concreto derivate all&#8217;interessato. Ciò che rileva, quindi, è soltanto l&#8217;uso di frasi offensive &#8211; quale è nella specie anche l&#8217;espressione volgare riferita alla moglie dell&#8217;interessato &#8211; e la circostanza che, come affermato dalla giurisprudenza, la pubblicazione su internet di per sè ne abbia determinato la conoscenza da parte di più persone, a nulla rilevando se in concreto siano state lette.<br />
La motivazione della sentenza impugnata, quindi, è illogica e contraddittoria rispetto a quanto affermato dalla stessa Corte di appello in ordine alla natura di mezzo di pubblicità del social network cui ha accesso con la sola registrazione una molteplicità di soggetti indeterminati e non può essere desunta la prova contraria dalle dichiarazioni dei testimoni della difesa.<br />
Quanto alla univoca individuazione della persona oggetto delle frasi diffamatorie, il ricorrente afferma che così come era avvenuto per il brigadiere OMISSIS qualsiasi altra persona, anche non appartenente alla guardia di finanza ma solitamente in contatto con l&#8217;imputato o col m.llo OMISSIS., avrebbe potuto individuarla.<br />
Rilevante sotto tale profilo deve ritenersi l&#8217;avverbio usato &#8220;attualmente&#8221;, che indiscutibilmente si riferisce al presente, con il quale, quindi, il OMISSIS aveva fatto riferimento ad un evento avvenuto in epoca prossima alla comunicazione sul social network e che contraddice quanto affermato dalla Corte di appello in ordine alla mancanza di indicazioni cronologiche. Ulteriore elemento di identificazione è la qualificazione di &#8220;collega&#8221; evidentemente di pari grado, stante l&#8217;avvenuta &#8220;defenestrazione&#8221; per sua causa, ed &#8220;ammogliato&#8221;. Evidenzia, quindi, il ricorrente che l&#8217;affermazione che la identificazione certa dell&#8217;offeso fosse limitata ad un gruppo ristretto di persone costituito da quelle in possesso delle notizie ulteriori, è irrilevante e superflua, atteso che tutte le notizie inserite nel social network non posso che riferirsi ad una cerchia limitata di utenti di tale mezzo.<br />
Motivi della decisione<br />
Il ricorso del Procuratore generale è fondato nei termini di seguito indicati.<br />
La Corte di appello, invero, ha dato atto che l&#8217;imputato non si è limitato ad attribuire al suo successore le qualifiche obiettivamente negative di &#8220;raccomandato&#8221; e &#8220;leccaculo&#8221;, ma ha collegato tali caratteristiche alla successione del predetto militare nella funzione di comando in precedenza ricoperta dall&#8217;imputato. Ha, quindi, ritenuto che il OMISSIS ha in modo implicito, ma univoco, affermato che il successore nella sua funzione di comando era subentrato soltanto per dette qualità negative ponendole, quindi, in collegamento funzionale con un fatto concreto e, quindi, determinato.<br />
I giudici di secondo grado hanno, altresì, affermato la sussistenza dall&#8217;aggravante dell&#8217;utilizzo del mezzo di pubblicità, tenuto conto che la pubblicazione della frase indicata nell&#8217;imputazione sul profilo del social network facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed anche per le notizie riservate agli &#8220;amici&#8221; ad una cerchia ampia di soggetti. Peraltro, nella specie, la frase era ampiamente accessibile essendo indicata nel c.d. &#8220;profilo&#8221;.<br />
Così che il discorso giustificativo con il quale la Corte di appello ha sostenuto che la individuazione univoca del militare tacciato di essere &#8220;raccomandato e leccaculo&#8221; fosse possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del social network ed, in particolare, soltanto dai militari appartenenti alla compagnia della Guardia di finanza di San Miniato, appare contraddittorio con le suddette affermazioni. Del resto, affermare che l&#8217;imputato non ha indicato il nome del suo successore, nè la funzione di comando in cui era stato sostituito, nè alcun riferimento cronologico non sembra tenere conto adeguatamente dell&#8217;avverbio &#8220;attualmente&#8221;, che all&#8217;evidenza si riferisce al presente, usato nella frase, nè della qualificazione di &#8220;collega&#8221; collegata al termine &#8220;defenestrazione&#8221;.<br />
D&#8217;altro canto, ribadito che ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa (Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, rv. 249601), i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente indicato le ragioni logico-giuridiche per quali il limitato il numero delle persone in grado di identificare il soggetto passivo della frase a contenuto diffamatorio determini l&#8217;esclusione della prova della volontà del OMISSIS di comunicare con più persone in grado di individuare il soggetto interessato.<br />
Ed invero, il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell&#8217;altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due. Ed ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell&#8217;utilizzazione del social network &#8211; come, del resto la stessa Corte di appello ha evidenziato &#8211; a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di finanza, nè la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona.<br />
Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte militare di appello che dovrà rivalutare la sussistenza dell&#8217;elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie contestata al OMISSIS alla luce dei suddetti criteri.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di appello.</p>
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