La dichiarazione autoindiziante resa spontaneamente, senza avvedersi della presenza degli agenti operanti, è inquadrabile nella disciplina di cui all’art. 350/7 c.p.p.. Tale dichiarazione non è utilizzabile nel rito ordinario se non ai fini delle contestazioni ma può essere correttamente utilizzata pleno iure nel giudizio abbreviato, considerata la peculiare natura di tale rito, fondato su un giudizio allo stato degli atti. Non rilevano, infatti, nel giudizio abbreviato, le ipotesi di c.d. inutilizzabilità relativa della prova stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale.
(Nella fattispecie, l’imputato – certo di essere solo – era stato udito dagli Operanti esclamare dichiarazioni autoindizianti).
(Cass. penale Sez. VI, 10 febbraio – 28 giugno 2010, n. 24429)
 
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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