La dichiarazione autoindiziante resa spontaneamente, senza avvedersi della presenza degli agenti operanti, è inquadrabile nella disciplina di cui all’art. 350/7 c.p.p.. Tale dichiarazione non è utilizzabile nel rito ordinario se non ai fini delle contestazioni ma può essere correttamente utilizzata pleno iure nel giudizio abbreviato, considerata la peculiare natura di tale rito, fondato su un giudizio allo stato degli atti. Non rilevano, infatti, nel giudizio abbreviato, le ipotesi di c.d. inutilizzabilità relativa della prova stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale.
(Nella fattispecie, l’imputato – certo di essere solo – era stato udito dagli Operanti esclamare dichiarazioni autoindizianti).
(Cass. penale Sez. VI, 10 febbraio – 28 giugno 2010, n. 24429)