La condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile è soggetta ai principi di cui all’art. 97 c.p.c., secondo i quali ciascuno dei soccombenti è condannato alle spese in proporzione al rispettivo interesse nella causa, e la condanna solidale è possibile solo in caso di interesse comune. Il vincolo della solidarietà, quindi, ai fini della condanna alle spese giudiziali di più imputati soccombenti, resta circoscritto nei limiti in cui sussiste l’interesse comune.
(Cass. Sezione VI Penale, 16 – 24 aprile 2013, n. 18615)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente –
Dott. CORTESE Arturo – rel. Consigliere –
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere –
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere –
Dott. APRILE Ercole – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
avverso la sentenza n. 2998/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 23/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1.- Con sentenza del 24.02.2010 il Tribunale di Bergamo dichiarava, fra l’altro, non doversi procedere nei confronti di OMISSIS per il delitto di ingiuria in danno di OMISSIS per difetto di querela.
2.- Su appello della parte civile, la Corte di appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava la OMISSIS responsabile ai fini civili del fatto di ingiuria e la condannava al risarcimento del danno cagionato, liquidato in Euro 500,00.
Nell’estendere poi nei confronti di OMISSIS., già condannato in primo grado per i delitti ex art. 572 c.p. (capo A) e art. 582 c.p. (capo C), la responsabilità, ai fini civili, nei confronti della OMISSIS, anche per un ulteriore fatto di lesioni (capo B), con nuova quantificazione del danno (in complessivi Euro 54.100,00, rispetto ai precedenti Euro 43.100,00), rideterminava le spese legali precedentemente liquidate in favore della parte civile in Euro 6.000.00, ponendole in solido anche a carico di OMISSIS, che condannava altresì, sempre in solido con OMISSIS.
U., al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di appello, liquidate in Euro 2.000,00.
3.- Propone ricorso a mezzo del difensore la OMISSIS, deducendo:
a.- la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di immutabilità del giudice, per essere stata l’istruttoria dibattimentale condotta e conclusa da un giudice diverso da quello che aveva ammesso le prove, con rimessione, in subordine, della questione alle Sezioni Unite;
b.- che la statuizione, emessa dalla Corte d’appello, di condanna della OMISSIS a pagare in solido con il OMISSIS le spese in favore della parte civile nella misura di Euro 6.000,00 per il primo grado e di Euro 2.000,00 per il secondo grado, è immotivata e in contrasto col principio di proporzionalità fissato dall’art. 97 c.p.c., comma 1.
E’ infondata l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di immutabilità del giudice.
La nozione di dibattimento, a cui l’art. 525 c.p.p., comma 2, collega il principio di immutabilità del Giudice, deve, invero, interpretarsi, secondo la dottrina e la più recente e approfondita giurisprudenza (Sez. 5, n. 1759 del 2012; Sez. 3, n. 42509 del 2008), in conformità alla ratio della norma, che è quella di assicurare, per il doveroso rispetto dei principi di oralità e immediatezza che governano il processo penale, l’identità del Giudice che decide con quello che ha partecipato all’assunzione della prova in dibattimento nel contraddittorio fra le parti. Inteso correttamente in tal senso, il principio in esame esige soltanto che a decidere sia lo stesso Giudice che ha presieduto alla istruttoria, restando invece irrilevante che sia diverso da quello che ha semplicemente disposto l’acquisizione della prova. In ogni caso, poi, quando si procede a rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, la mancanza (riscontrabile nel caso di specie) di un’iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l’opportunità di una rivisitazione della precedente fase (e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime) equivale a consenso espresso. (Nella fattispecie, le parti avevano prestato acquiescenza rispetto all’assunzione delle prove già ammesse e si erano astenute dal proporre nuovamente richieste istruttorie) (Sez. 2, n. 34723 del 04/06/2008, Rotondi, Rv. 241000).
Fondato è invece il motivo sulle statuizioni di condanna della OMISSIS al pagamento delle spese in favore della parte civile.
La condanna di più imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile è, infatti, soggetta ai principi di cui all’art. 97 c.p.c., secondo i quali ciascuno dei soccombenti è condannato alle spese in proporzione al rispettivo interesse nella causa, e la condanna solidale è possibile solo in caso di interesse comune. Il vincolo della solidarietà, quindi, ai fini della condanna alle spese giudiziali di più imputati soccombenti, resta circoscritto nei limiti in cui sussiste l’interesse comune.
Nel caso di specie la Corte d’appello ha pronunciato la condanna solidale della OMISSIS e del OMISSIS (aventi imputazioni diverse e di ben diversa gravità) per tutte le spese di primo e secondo grado, senza dare alcuna motivazione di tale pronunciata solidarietà, alla stregua dei principi predetti. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alle statuizioni relative alle condanne della OMISSIS al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado in favore della parte civile, con rinvio, per nuova deliberazione sul punto (da rendere motivatamente alla luce dei rilievi suesposti), al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle spese in favore della parte civile in primo e secondo grado addebitate alla OMISSIS e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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