E’ inammissibile la richiesta, per la prima volta formulata nel giudizio di appello, di sospensione del processo per la valutazione della personalità del minorenne, secondo quanto disposto dall’art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988, potendo il giudice d’appello intervenire sul punto solo nell’esercizio del controllo della decisione appellata e, quindi, alla condizione che l’inerzia del giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi di impugnazione.
(Cass. pen. sez. II, 21 maggio – 16 settembre 2009, n. 35937)