Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere rietenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
(Cass. penale, sez. IV, sentenza 21 dicembre 2010 – 27 gennaio 2011, n. 2814)