Confermato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 40538/2009 secondo cui “in tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., il Pubblico Ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della notitia criminis senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività”
(Cass. Penale Sez. 5^, sentenza 4 luglio – 28 settembre 2017, n. 44909)

Il Pubblico Ministero è stato ritenuto dal Supremo Collegio la figura nodale nell’ambito in questione, tanto più che, secondo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, nessuna altra Autorità Giudiziaria può supplire alla sua eventuale inattività ( “il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al G.I.P. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall’art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione”).

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