La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 231 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l’operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, maè stato modificato il contenuto del precetto penale.
Sussiste, pertanto, l’ipotesi di cui all’art. 2, comma quarto, c.p., con la conseguenza che, per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è più reato.
(Cass. penale sez. I, sentenza 24 febbraio – 16 marzo 2010, n. 10424)