L’ordinanza con la quale è disposta la revoca del provvedimento di sospensione del processo per incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al giudizio a causa di infermità mentale è impugnabile soltanto congiuntamente all’impugnazione contro la sentenza ex art. 586, comma 1, c.p.p..
(Cass. Sez. I Penale, 8 – 29 luglio 2010, n. 29936)
 

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