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	<title>PROCEDURA PENALE - Osservatorio Penale</title>
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	<title>PROCEDURA PENALE - Osservatorio Penale</title>
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	<item>
		<title>La ricusazione del perito nel processo penale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 21:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[perizia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;istituto della ricusazione del Perito nel processo penale è disciplinata dall&#8217;art. 223 del codice di rito, con espresso rinvio alla norma dell&#8217;articolo 36 c.p.p. nella parte in cui prevede l&#8217;obbligo di astensione del Giudice, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera h), relativo alla sussistenza di gravi ragioni di convenienza. La dichiarazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>L&#8217;istituto della ricusazione del Perito nel processo penale è disciplinata dall&#8217;art. 223 del codice di rito, con espresso rinvio alla norma dell&#8217;articolo 36 c.p.p. nella parte in cui prevede l&#8217;obbligo di astensione del Giudice, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera h), relativo alla sussistenza di gravi ragioni di convenienza.</p>
<p>La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell&#8217;incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il Giudice che ha disposto la perizia. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del Giudice.</p>
</div>
<div class="column">
<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<blockquote>
<h5 class="column"><em>Questo Collegio intende ribadire il principio affermato da Sez. 4 nn. 7318/2010 e 18799/2016 sul rilievo che l’art. 223, comma 5, cod. proc. pen. statuisce che «si osservano in quanto applicabili le norme sulla ricusazione del giudice» che rinvia, quanto alle forme, all’art. 41, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui «<strong>sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell’art. 127 dopo aver assunto se necessario le opportune informazioni</strong>”.</em></h5>
<h5><em><strong>La norma in tema di espletamento del rito camerale, che garantisce il contraddittorio tra le parti, è compatibile con la disciplina della ricusazione del perito</strong>, né può obiettarsi l’esigenza di speditezza del mezzo di prova, dato che a detta esigenza non può che fare da contraltare l’altrettanto prioritaria esigenze che il mezzo di prova venga espletato validamente da soggetto che a tanto sia correttamente legittimato, previa delibazione al riguardo assunta nel previsto contraddittorio delle parti (così la richiamata Sez. 4, n. 7318/2010).</em></h5>
<h5><em>Su queste basi trova fondamento la necessità che il provvedimento di rigetto della ricusazione, ove ritenuto viziato, sia impugnato autonomamente con le forme previste dall&#8217;art. 41 cod. proc. pen., posto che la regola generale dell&#8217;art.586 cod. proc. pen. non trova applicazione in presenza di un autonomo strumento d&#8217;impugnazione delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento (Sez. 4, n. 7287 del 18/11/2008, dep. 2009, Franzini, Rv. 242859).</em></h5>
</blockquote>
</div>
</div>
<p><strong>(Cass. Sez. IV^ Penale, sentenza 9-24.10.2025, n. 34806)</strong></p>
</div>
</div>
</div>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2025/11/34806-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #999999;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Contestazione di circostanza aggravante</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 21:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[circostanze reato]]></category>
		<category><![CDATA[contestazione suppletiva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In difetto di contestazione di una circostanza aggravante il giudice non dovrà pertanto limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non qualificato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/contestazione-di-circostanza-aggravante/">Contestazione di circostanza aggravante</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div title="Page 4">In assenza della contestazione di un’aggravante, il Giudice non può restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto è inapplicabile la disciplina codicistica relativa al fatto diverso, né può ritenere esistente la circostanza non contestata in base agli atti, atteso che ciò gli è precluso dal disposto dell&#8217;art. 521, comma 1, cod. proc. pen., sicché deve limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non circostanziato, come di fatto contestato, dovendo essere considerata tamquam non esset un’aggravante non contestata all’imputato e quindi non oggetto di contraddittorio tra le parti.</div>
</div>
</div>
<div title="Page 4"></div>
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div title="Page 4">
<p class="p3"><strong>(Cass. Sez. IV^ Penale, sentenza 26/11/2024 &#8211; 18/04/2025 n. 15455)</strong></p>
</div>
</div>
<div class="page" title="Page 7">
<div class="page" title="Page 7">
<blockquote>
<h5><em>In difetto di contestazione di una circostanza aggravante da parte del P.M., &#8220;il giudice non potrà nemmeno ritenere esistente in base agli atti la circostanza non contestata, essendogli ciò precluso dall&#8217;art. 521, comma 1, cod, proc. pen., e dovrà pertanto limitarsi a pronunciare condanna per il fatto di reato non qualificato, come ritualmente contestato dal pubblico ministero&#8221; e che &#8220;una circostanza aggravante non contestata all&#8217;imputato, e pertanto non oggetto di contraddittorio tra accusa e difesa, deve essere, considerata tamquam non esset per il giudice&#8221;</em></h5>
<h5><em>Il Giudice non può nemmeno decidere di &#8220;Rimettere il processo in istruttoria invitando il PM alla luce degli atti originariamènte contenuti del fascicolo della indagine preliminare di rettificare l&#8217;imputazione contestata all&#8217;odierno imputato&#8221;, come invece è concretamente accaduto nel caso di specie, poiché, operando il suggerimento&#8217; nei termini testualmente riferiti, si viene a violare il dovere di terzietà e di imparzialità del Giudice esplicitamente posto dalla Carta fondamentale al comma 2 dell&#8217;art. 111 Cost.</em></h5>
<h5><em>L&#8217;ordinanza si esprime in termini talmente netti circa la sussistenza sia del reato sia dell&#8217;aggravante mai contestata dal P.M. (&#8220;il fatto come ricostruito risulta diverso da quello contestato nel capo di imputazione, risultando il medesimo aggravato dalla circostanza di cui all&#8217;art. 186 co. 2-bis cds&#8230; e inibita al giudice la possibilità, ex art. 521 c.p.p., di riconoscere in sentenza una circostanza aggravante contestata, neppure in fatto, dal PM&#8221;) da costituire una anticipazione di giudizio che potrebbe essere, in linea ipotetica, rilevante ai sensi del comma 1, lett. b), dell&#8217;art. 37 cod. proc. pen.</em></h5>
<h5><em>Occorre, tuttavia, prendere atto che non risulta essere stato attivato nel caso di specie lo strumento della ricusazione, cui può ricorrersi negli stringenti termini temporali disciplinati dall&#8217;art. 38, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen.</em></h5>
</blockquote>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2025/05/15455-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>T</strong><strong>ESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/contestazione-di-circostanza-aggravante/">Contestazione di circostanza aggravante</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La prescrizione del reato attraverso le riforme degli ultimi 20 anni</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/la-prescrizione-del-reato-attraverso-le-riforme-degli-ultimi-20-anni/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, confermando l&#8217;orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 19/2024, indica l&#8217;operatività di diversi regimi di prescrizione, da ritenersi applicabili in ragione della data del commesso reato: per i reati commessi fino al 2 agosto 2017: si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">
<div class="page" title="Page 4">La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, confermando l&#8217;orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 19/2024, indica l&#8217;operatività di diversi regimi di prescrizione, da ritenersi applicabili in ragione della data del commesso reato:</div>
<ul>
<li class="page" title="Page 4"><strong>per i reati commessi fino al 2 agosto 2017</strong>: si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli);</li>
<li class="page" title="Page 4"><strong>per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al </strong><span class="s1"><strong>31 dicembre 2019:</strong> si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla </span><span class="s1">legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione </span><span class="s1">previsti dall&#8217;art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da detta legge; </span></li>
<li class="page" title="Page 4"><strong><span class="s1">per </span>i reati commessi dal 1 gennaio 2020:</strong> si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli artt. 157 e ss. c.p.p. senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all&#8217;art. 159, comma 2, c.p. essendo stata abrogata tale norma dall&#8217;art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134 e sostituita con l&#8217;art. 161-bis c.p. (c.d. Riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, per l&#8217;appunto introdotta da tale ultima legge.</li>
</ul>
</div>
</div>
<div title="Page 4">
<p class="p3"><strong>(Cass. Sez. IV^ Penale, sentenza 13/12/2024 &#8211; 08/01/2025 n. 566)</strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<blockquote>
<h5><em>&#8220;Con riferimento alla diversa disciplina della prescrizione dettata dalla cd. legge Orlando e dalla c.d. legge Bonafede, il fenomeno della successione delle <span class="s1">leggi penali nel tempo non può essere regolamentato dall&#8217;art. 2 cod. pen., posto </span>che le leggi succedutesi contengono la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data.</em></h5>
<h5><em>Con riferimento alla applicabilità dell&#8217;istituto della improcedibilità (peraltro avente carattere processuale), è stata ritenuta manifestamente infondata la <span class="s2">questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto </span><span class="s3">dall&#8217;art. 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli </span>artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati <span class="s3">commessi a far data dal 11 gennaio 2020 l&#8217;improcedibilità delle impugnazioni per </span><span class="s1">superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità. Si è, in tal </span>senso, ritenuto che la limitazione cronologica dell&#8217;applicazione di tale causa di <span class="s4">improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, sia frutto di una </span>scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e risulti coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell&#8217;istituto per consentire <span class="s3">un&#8217;adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.</span></em></h5>
<h5 class="p2"><em><span class="s1">La successione di leggi penali nel tempo, verificatasi con l&#8217;abrogazione dai </span>parte della Riforma Cartabia [art. 2, comma 1, lett. a)] dell&#8217;art. 159, comma 2, cod. pen., così come introdotto dalla legge Orlando, e la speculare introduzione dell&#8217;art. 161-bis cod. pen. &#8211; che fa cessare il corso della prescrizione <span class="s5">definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado &#8211; è, invece, </span>disciplinato dall&#8217;art. 2 cod. pen., in carenza di previsione di una espressa normazione speciale. </em></h5>
<h5 class="p2"><em>Pertanto, deve essere ritenuta disciplina più favorevole <span class="s2">quella dettata dalla legge Orlando, per la quale, anche dopo la pronuncia della </span><span class="s3">sentenza di primo e di secondo grado, decorre il termine di prescrizione, sia pure </span>con periodi di sospensione</em>&#8220;.</h5>
</blockquote>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2025/04/IV-566-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>T</strong></span><strong><span style="color: #808080;">ESTO INTEGRALE SENTENZA</span></strong></a></p>
<ul>
<li><strong>La disciplina transitoria: </strong>
<ul>
<li class="page" title="Page 4">nei procedimenti <strong>per fatti commessi dopo il primo gennaio 2020 nei quali al 19 ottobre 2021 siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla cassazione gli atti</strong> trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di durata massima decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ovvero dal 19 ottobre 2021; comma 4);</li>
<li>nei procedimenti <strong>per fatti commessi dopo il primo gennaio 2020 nei quali l’impugnazione venga proposta entro il 31 dicembre 2024</strong> i termini previsti dall’articolo 344 bis del codice di procedura penale sono rispettivamente di tre anni per il giudizio di appello e 1 anno e 6 mesi per il giudizio di cassazione (comma 5).</li>
</ul>
</li>
</ul>
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			</item>
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		<title>Indagini difensive preventive</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 20:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indagini e Udienza Preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[indagini difensive]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La disciplina delle investigazioni difensive prevede la possibilità del compimento da parte del difensore di indagini c.d. &#8220;preventive&#8221;, intendendo per tali quelle da compiere in un contesto in cui non vi sia iscrizione di un procedimento penale, ovvero manchi l&#8217;iscrizione relativamente al soggetto assistito. In tali casi, il potere riservato ai difensori è fortemente limitato, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<div class="page" title="Page 3">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p>La disciplina delle investigazioni difensive prevede la possibilità del compimento da parte del difensore di indagini c.d. &#8220;preventive&#8221;, intendendo per tali quelle da compiere in un contesto in cui non vi sia iscrizione di un procedimento penale, ovvero manchi l&#8217;iscrizione relativamente al soggetto assistito.</p>
<p>In tali casi, il potere riservato ai difensori è fortemente limitato, posto che ogni richiesta di autorizzazione o altra attività dell&#8217;Autorità Giudiziaria, è sostanzialmente preclusa nei termini indicati dagli articoli 391-bis c.p.p. e ss.</p>
<p><strong>(Cass. Sez. III^ Penale, sentenza 14 maggio 2024, n. 31121)</strong></p>
</div>
</div>
</div>
<h5 style="padding-left: 40px;"><em>Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, <strong>risultano non consentite</strong>, dunque, la richiesta di autorizzazione affinché il consulente tecnico possa <strong>esaminare le cose sequestrate od oggetto di ispezioni ovvero intervenire alle ispezioni</strong> (art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen.); la richiesta di autorizzazione per<strong> conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta</strong> (art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen.); la richiesta rivolta al pubblico ministero di<strong> audizione del potenziale testimone </strong>che si sia avvalso della facoltà di non rispondere o di non rilasciare la dichiarazione scritta al difensore (articolo 391-bis, comma 10, cod. proc. pen.); la richiesta d&#8217;<strong>incidente probatorio per l&#8217;assunzione della testimonianza </strong>della persona anzidetta o l&#8217;esame delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in procedimenti connessi o per reati collegati (art. 391-bis, comma 11, cod. proc. pen.,), la richiesta al pubblico ministero di <strong>acquisire o sequestrare documenti detenuti dalla pubblica amministrazione </strong>nell&#8217;ipotesi che questa abbia opposto un rifiuto alla richiesta del difensore (art. 391-quater cod. proc. pen.) e, ipotesi che interessa il caso in esame, <strong>all&#8217;autorizzazione all&#8217;accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico</strong> (articolo 391-septies cod. proc. pen.).</em></h5>
<h5 style="padding-left: 40px;"><em>Gli atti di cui è consentito lo svolgimento si riducono, in sostanza, al colloquio non documentato, alla ricezione di dichiarazione scritta o all&#8217;assunzione di informazioni dal potenziale testimone, alla richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione ed all&#8217;accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico.</em></h5>
<p><a href="https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2025/01/III-31121-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #808080;"><strong>TESTO INTEGRALE SENTENZA</strong></span></a></p>
</div>
</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.osservatoriopenale.it/indagini-difensive-preventive/">Indagini difensive preventive</a> proviene da <a href="https://www.osservatoriopenale.it">Osservatorio Penale</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rigetto dell&#8217;istanza di ammissione al G.P. &#8211; regole di giudizio nell&#8217;opposizione</title>
		<link>https://www.osservatoriopenale.it/rigetto-dellistanza-di-ammissione-al-g-p-regole-di-giudizio-nellopposizione/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Debora Zagami]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 16:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PROCEDURA PENALE]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito patrocinio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato consente la piena devoluzione delle questioni relative all’accertamento dei presupposti del beneficio, sicché il Giudice dell&#8217;opposizione è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all’art. 96 d.P.R. 115/2002, con obbligo di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato consente la piena devoluzione delle questioni relative all’accertamento dei presupposti del beneficio, sicché il Giudice dell&#8217;opposizione è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all’art. 96 d.P.R. 115/2002, con obbligo di procedere alla valutazione delle acquisizioni processuali, senza possibilità di dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova.</p>
<p><strong>(Cass. Sez. Quarta Penale, sentenza 28 marzo &#8211; 6 giugno 2024, n. 22854)</strong></p>
<blockquote>
<h5><em>In tale quadro, non può dirsi corretta, per la sua apoditticità, l&#8217;osservazione, contenuta nell&#8217;ordinanza impugnata, secondo la quale la dichiarazione reddituale presentata dal OMISSIS non è attendibile, in quanto lo stesso sarebbe gravato da carichi pendenti per reati contro il patrimonio non meglio indicati e non è stato depositato li certificato del casellario giudiziale. </em></h5>
<h5><em>Invero, tali circostanze, che nel percorso argomentativo vengono poste a base della decisione impugnata, non possono qualificarsi come specifici ed oggettivi </em><em>elementi fattuali di tale portata da far ritenere che il OMISSIS percepisse redditi illeciti nel corso dell&#8217;anno 2019 e che quanto dichiarato dall&#8217;istante a proposito dei propri redditi sia viziato da falsità o reticenza.</em></h5>
</blockquote>
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