L’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti la potestà sul minore imputato e l’omesso avviso al responsabile dei servizi sociali, non danno luogo a nullità assolute ed insanabili, bensì integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile o rilavabile dopo la pronunzia della sentenza di primo grado.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 13 gennaio – 22 febbraio 2011, n. 6472)