La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge.
La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria.
In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen.
La condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale.
Il giudice dell’esecuzione è tenuto ad applicare la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., nel caso in cui nei confronti di uno stesso soggetto siano state emesse, in procedimenti distinti, ma relativi alla stessa procedura concorsuale, più sentenze irrevocabili per fatti diversi di bancarotta, sempre che il giudice della cognizione non abbia già escluso la unificazione “quoad poenam” dei suddetti reati.
Il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, rimanendo irrilevante l’eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione. (In motivazione la Corte ha precisato che laddove si verifichi tale eventualità deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso di deposito e che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare).
(Cassazione Penale Sezioni Unite, 27 gennaio – 26 maggio 2011, n. 21039)
Corte Suprema di Cassazione
Sezioni Unite Penali
Sentenza 27 gennaio – 26 maggio 2011, n. 21039
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;
avverso la sentenza del 09/01/2009 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Trieste, emessa nei confronti di:
Lo. St. , nato a (OMESSO);
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MILO Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Trieste.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, con sentenza del 9 gennaio 2009, dichiarava, ex articolo 425 cod. proc. pen., non luogo a procedere nei confronti di Lo.St. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potendo l’azione penale essere proseguitasecondo la previsione dell’articolo 649 cod. proc. peno – per precedente giudicato.
Piu’ specificamente, il reato contestato all’imputato e’ quello di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, comma 1, n. 1, (cosi’ detta legge fallimentare), per avere, nella qualita’ di legale rappresentante e socio accomandatario della societa’ Al. YO. Ne. di. St. Lo. &. C. s.a.s., dichiarata fallita – unitamente allo stesso accomandatario – con sentenza (OMESSO) del Tribunale di Trieste, dissipato, distratto, occultato, dissimulato attivita’ della societa’, prelevando, in piu’ occasioni, somme di denaro di vario importo dai conti correnti di cui aveva la disponibilita’, con le aggravanti di cui alla L.F., articolo 219, comma 1 e comma 2, n. 1, e la recidiva semplice.
Il Giudice dell’udienza preliminare, prescindendo da qualsiasi valutazione di merito e facendo leva sulla mera comparazione formale tra i fatti sottoposti al suo esame e quelli di bancarotta preferenziale (L.F., articolo 216, comma 3) e semplice nell’ipotesi di cui alla L.F., articolo 217, comma 1, n. 4, relativi al medesimo fallimento ed oggetto della sentenza 14 marzo 2006 (irrevocabile il 18 luglio 2006) dello stesso G.u.p, con la quale al Lo. era stata applicata la pena concordata ex articolo 444 cod. proc. pen., riteneva che, dato il carattere unitario del reato di bancarotta, non era consentito, in presenza di un giudicato su tale illecito, l’inizio di un nuovo e differente processo per ulteriori e diversi fatti di bancarotta accertati successivamente, ostandovi il divieto del bis in idem, in quanto questi ultimi fatti, pur non sovrapponibili naturalisticamente ai primi, erano comunque assorbiti nel disvalore dell’unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoni aIe gia’ giudicato e non davano luogo a una pluralita’ di reati.
Il Giudice dell’udienza preliminare, nel pronunciare il dispositivo della decisione alla presenza del p.m. e del difensore dell’imputato, indicava, ex articolo 544 c.p.p., comma 3, il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione. La sentenza, completa di motivazione, veniva depositata in cancelleria nel termine preannunciato ed esattamente in data 7 aprile 2009.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, con atto depositato in data 19 maggio 2009, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, deducendo l’erronea applicazione dell’articolo 649 cod. proc. peno e L.F., articolo 219, per i seguenti rilievi: a) la tesi privilegiata dalla sentenza impugnata comporta una abrogazione implicita del richiamato articolo 219, comma 2, n. 1, che dovrebbe invece operare proprio nei casi di plurimi fatti di bancarotta, e conduce a risultati assolutamente irragionevoli, come conferma il caso in esame, in cui l’imputato, dopo avere patteggiato la pena per i meno gravi reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice, ha beneficiato della declaratoria d’improcedibilita’ per il diverso e piu’ grave reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; b) l’articolo 649 cod. proc. peno prevede, in linea generale, il divieto di un secondo giudizio per il “medesimo fatto” (principio del ne bis in idem), intendendosi per tale il fatto storico cosi’ come cristallizzato nella sentenza irrevocabile; c) fatti storici che si differenziano per condotte e conseguenze sono logicamente diversi tra loro, con conseguente inapplicabilita’ del divieto del bis in idem; d) la L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, prevedendo un aumento di pena ove vengano commessi piu’ fatti tra quelli previsti in ciascuno dei precedenti articoli 216, 217, 218, persegue la finalita’ di mitigare il rigore sanzionatorio conseguente al concorso materiale di piu’ fatti di bancarotta, che vengono unificati solo quoad poenam, rimanendo ferma, quindi, l’innegabile autonomia ontologica dei singoli fatti di bancarotta, ciascuno dei quali e’ idoneo a fondare una decisione di responsabilita’ penale; e) il contrario orientamento espresso dalla sentenza impugnata implica che il trattamento sanzionatorio da riservare ad un soggetto che si sia reso responsabile di piu’ fatti di bancarotta dipenderebbe non gia’ dalla valutazione delle condotte complessivamente considerate, ma dalla tempistica – variabile e casuale – di emersione e di contestazione dei diversi fatti, con le conseguenze irragionevoli innanzi evidenziate.
3. Con ordinanza del 7 ottobre 2010, la Quinta Sezione penale, alla quale il ricorso era stato assegnato ratione materiae, ne ha rimesso – ex articolo 618 cod. proc. peno – la decisione a queste Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica del reato di bancarotta: da un lato, la tesi della concezione unitaria del reato, che ravvisa nella pluralita’ di fatti tipici, commessi nell’ambito della stessa procedura concorsuale, una circostanza aggravante e considera le diverse violazioni – in deroga alle norme sul concorso materiale di reati e sulla continuazione – come un solo reato, con l’effetto della operativita’ della preclusione di un secondo giudizio; dall’altro, la concezione pluralistica del reato, che ravvisa nei piu’ fatti tipici descritti dalla norma incriminatrice fattispecie di reato autonome e ontologicamente diverse, le quali concorrono tra loro e sono unificate solo quoad poenam.
L’ordinanza di rimessione sottolinea che importanza centrale assume, nel rilevato contrasto di giurisprudenza, la disposizione della L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, a seconda che si ravvisi in essa la previsione di una vera e propria circostanza aggravante, sia sotto il profilo funzionale che sotto quello strutturale, o piuttosto una peculiare regolamentazione del concorso di reati e dell’istituto della continuazione, nella prospettiva di contenere entro limiti di ragionevolezza la pretesa punitiva dello Stato.
Segnala ancora che, se e’ razionale la scelta di politica criminale finalizzata a disciplinare in maniera peculiare il concorso di reati e a contenere il potere sanzionatorio del giudice in relazione a plurime e autonome fattispecie incriminatrici in materia di bancarotta patrimoniale, non e’ altrettanto razionale una interpretazione della disciplina speciale che, riconducendo ad unita’ fatti ontologicamente diversi, ne precluda il completo accertamento ed eventualmente la punizione, ponendosi in definitiva in contrasto con la logica del sistema penale e con gli articoli 3 e 112 Cost ..
Sottolinea, infine, che la preclusione connessa al divieto del bis in idem opera soltanto in relazione allo “stesso fatto”, che ricorre quando v’e’ corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalita’) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
4. Il Primo presidente, con decreto del 18 novembre 2010, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere verificata la tempestivita’ del ricorso.
Nel caso in esame, e’ accaduto che il Giudice dell’udienza preliminare, nel dare immediata lettura del dispositivo della sentenza del 9 gennaio 2009, indico’, richiamando espressamente l’articolo 544 c.p.p., comma 3, il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. La sentenza, completa di motivazione, fu depositata entro il termine programmato ed esattamente in data 7 aprile 2009. L’avviso di deposito della sentenza fu comunicato, il giorno 15 successivo, al Procuratore generale presso la Corte d’appello e notificato all’imputato contumace 1’8 maggio 2009. Nessuna comunicazione e notificazione dell’avviso fu fatta rispettivamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al difensore, presenti alla lettura del dispositivo, essendo stato puntualmente osservato il preannunciato termine di deposito (cfr. l’acquisita certificazione 14 gennaio 2011 della cancelleria del Tribunale di Trieste).
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso in data 19 maggio 2009, vale a dire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza.
La procedura seguita, mutuata da quella prevista per la redazione e l’impugnazione delle sentenze dibattimentali, non puo’ ritenersi regolare. Tuttavia deve escludersi che le modalita’ prescelte per l’esplicitazione della motivazione della decisione, pur non conformi – come si precisera’ – all’ortodossia procedurale, abbiano inciso negativamente sulla tempestivita’ del ricorso.
1.1. La disciplina dettata dal legislatore in materia di udienza preliminare, con particolare riferimento alla pronuncia e ai tempi di redazione e deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, e’ del tutto peculiare e non e’ riconducibile tout court ne’ al modello del procedimento in camera di consiglio cosi’ detto “tipico”, previsto dagli articoli 127 e 128 cod. proc. pen., ne’ a quello delineato per la celebrazione della fase del giudizio.
L’articolo 424 cod. proc. peno prevede che il giudice, all’esito dell’udienza preliminare, ove ritenga che non debba disporsi il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere (comma 1). Di tale provvedimento, completo – di norma – in ogni sua parte (motivazione e dispositivo), deve dare immediata lettura in udienza, il che equivale a notificazione per le parti presenti (comma 2). Ove non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi, il giudice deve provvedervi non oltre il trentesimo giorno dalla lettura del solo dispositivo (comma 4).
Non e’ consentito al giudice dell’udienza preliminare fissare un termine piu’ ampio per il deposito della motivazione della sentenza: il richiamato articolo 424 cod. proc. pen., infatti, non prevede tale facolta’. Ne’ puo’ farsi leva sulla diversa disposizione di cui all’articolo 544 c.p.p., comma 3, riferibile alla redazione delle sole sentenze dibattimentali.
In relazione a quest’ultimo punto, non puo’ condividersi la tesi sostenuta da Sez. 4, n. 38571 del 22/09/2010, dep. 02/11/2010, imp. Poloni, secondo cui l’articolo 544 c.p.p., comma 3, sarebbe applicabile anche alla redazione della sentenza di non luogo a procedere, perche’ non conterrebbe “alcuno specifico riferimento al giudizio”, avrebbe una portata di carattere generale e “non disciplin(erebbe) la materia relativa ai termini del deposito delle sentenze con modalita’ incompatibili con quelle della camera di consiglio”.
Devesi, in contrario, osservare che l’articolo 544 cod. proc. pen., inserito nel Capo 3, Titolo 3, Libro 7, si riferisce specificamente alla redazione della sentenza pronunciata in giudizio e non e’, pertanto, estensibile alla sentenza camerale di non luogo a procedere, per la quale l’articolo 424 cod. proc. peno prevede la specifica disciplina innanzi esposta. Appare altresi’ arduo, sotto il profilo ermeneutico, volere individuare nel solo comma 3 dell’articolo 544 cod. proc. peno una disposizione di carattere generale, che si’ inserirebbe tra le previsioni contenute negli altri commi, tutte univocamente riferibili alla sola sentenza dibattimentale. Un’interpretazione sistematica e coerente dell’intera norma conduce, invece, a non differenziare il campo operativo delle varie previsioni in essa contenute.
1.2. La sentenza di non luogo a procedere deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a), che disciplina in via generale il termine per l’impugnazione dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, tra i quali rientra certamente la detta pronuncia.
Non rileva, ai fini dell’ampiezza del termine per impugnare, la circostanza che il Giudice dell’udienza preliminare, nell’adottare la decisione, se ne riservi la motivazione nel termine previsto dall’articolo 424 c.p.p., comma 4, o addirittura, con iniziativa irrituale, entro un maggior termine da lui espressamente determinato, incidendo tale evenienza, come si dira’, esclusivamente sulla decorrenza del termine d’impugnazione.
Il termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere, in sostanza, non rimane coinvolto, a differenza di quello previsto per l’impugnazione delle sentenze dibattimentali, dall’eventuale utilizzazione da parte del giudice del regime della motivazione differita, ma e’ e rimane sempre di quindici giorni.
Qualunque perplessita’ interpretativa al riguardo, pur espressa in precedenza, deve ritenersi definitivamente superata dopo la pronunzia di queste Sezioni Unite n. 31312 del 26/6/2002, dep. 19/9/2002, imp. D’Alterio, le cui argomentazioni vanno qui richiamate e ribadite.
E’ il caso di ricordare che la norma di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a), ha superato anche il vaglio di costituzionalita’, essendo stata ritenuta infondata la corrispondente questione sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 112 Cost., perche’ il differenziato regime dei termini per l’impugnazione, fissati in tre distinte fasce (quindici, trenta e quarantacinque giorni), in quanto rapportato ai diversi tipi e alla diversa struttura dei provvedimenti, ha una sua ragionevolezza e non incide negativamente sull’esercizio dell’azione penale (Corte Costo sento n. 206 del 1997).
La sentenza di non luogo a procedere, pur dopo le profonde innovazioni introdotte dalla Legge 16 dicembre 1999, n. 479, resta una sentenza di tipo
processuale, destinata a null’altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, e’ sottratta al regime del ne bis in idem, e’ designata da un mero effetto preclusivo, puo’ – ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 434 cod. proc. peno – essere revocata e si differenzia, quindi, da quella emessa all’esito del giudizio di merito, per la quale l’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a), b) e c), (per il richiamo fatto ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 544) prevede termini diversi d’impugnazione a seconda delle modalita’ di redazione e pubblicazione del provvedimento.
1.3. Quanto alla decorrenza del termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere, deve escludersi, ove il giudice rispetti le previsioni di cui all’articolo 424 cod. proc. pen., l’operativita’ dell’articolo 128 cod. proc. pen., che, facendo espressamente salvo quanto il codice dispone in relazione ai provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento, e’ riferibile ai provvedimenti camerali cosi’ detti “tipici” e ne disciplina il deposito, la comunicazione o la notificazione del relativo avviso alle parti processuali cui la legge attribuisce il diritto d’impugnazione.
Deve invece farsi riferimento alla norma di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 2, che regola la decorrenza dei termini per l’impugnazione non solo delle sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice.
Con quest’ultima norma, il legislatore del 1988 ha dato attuazione alla direttiva di cui al punto 83 della Legge- Delega 16 febbraio 1987, n. 81, articolo 2, in cui si stabiliva che la determinazione della decorrenza dei termini per le impugnazioni fosse “ispirata a criteri di massima funzionalita’ e semplificazione”, e ha conseguentemente privilegiato meccanismi automatici predefiniti per l’individuazione del momento da cui detti termini devono decorrere, limitando il ricorso alla comunicazione o alla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento ai soli casi in cui, non potendo operare il modello presuntivo, risulti necessario garantire l’effettiva conoscenza alle parti interessate a proporre impugnazione.
La decorrenza dei termini per impugnare, secondo la previsione dell’articolo 585 cod. proc. pen., e’ infatti collegata – di norma – in via automatica ai termini prestabiliti per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali.
E’ evidente quindi che, sulla base di una interpretazione coordinata dell’articolo 424 c.p.p. e articolo 585 c.p.p., comma 2, il termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere deve farsi decorrere, ove il dispositivo e la contestuale motivazione siano letti in udienza, da tale momento, secondo la previsione di cui all’articolo 585, comma 2, lettera b), equivalendo la lettura a notificazione per le patti presenti o presunte tali.
Ove il Giudice dell’udienza preliminare, nel dare lettura in udienza – alla presenza delle parti – del solo dispositivo della sentenza, opti per il regime della motivazione differita e questa sia depositata, cosi’ come previsto dall’articolo 424 c.p.p., comma 4, nei trenta giorni successivi alla pronuncia, e’ dalla scadenza di tale termine legale, non prorogabile, che deve farsi decorrere in via automatica, ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 2, lettera c), prima parte, il termine iniziale per proporre impugnazione, giacche’, in tal caso, per le parti interessate e presenti in udienza opera una forma di presunzione legale di conoscenza e non deve alle stesse essere comunicato o notificato l’avviso di deposito della motivazione.
Ovviamente la necessita’ della comunicazione o della notificazione di tale avviso sussiste allorche’ il giudice non rispetti il termine, meramente ordinatorio, previsto dalla legge per il deposito della motivazione differita, e cio’ al fine di garantire l’effettiva conoscenza del provvedimento, con la conseguenza che il termine d’impugnazione deve decorrere, in ossequio al disposto dell’articolo 585 c.p.p., comma 2, lettera c), ultima parte, dal giorno in cui e’ stata eseguita detta comunicazione o notificazione.
Coerentemente con la ratio che informa il sistema delle impugnazioni, la comunicazione o la notifica dell’avviso di deposito va fatta, a norma dell’articolo 585 c.p.p., comma 2, lettera d), al Procuratore generale presso la Corte d’appello, che altrimenti non avrebbe la possibilita’ di proporre impugnazione.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi nell’ipotesi in cui il Giudice dell’udienza preliminare abbia irritualmente indicato, come nella specie, un termine per il deposito della motivazione della sentenza superiore a quello massimo di trenta giorni previsto dall’articolo 424 cod. proc. peno ed abbia osservato tale termine preannunciato.
Non puo’ condividersi l’orientamento secondo cui, in questo caso, non vi sarebbe “ragione di condizionare all’avviso di deposito la decorrenza del termine per l’impugnazione”, in considerazione del fatto che le parti interessate, presenti alla lettura del dispositivo in udienza, sono poste comunque al corrente del termine piu’ ampio fissato per il deposito della sentenza, dalla cui scadenza, se rispettato, decorrerebbe quello per impugnare (cfr. Sez. 6, n. 39458 del 09/10/2003, dep. 20/10/2003, imp. Bassetto; Sez. 6, n. 40877 del 01/10/2007, dep. 07/11/2007, imp. Esposito).
Osserva la Corte che la disposizione di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 2, lettera c), nella parte in cui stabilisce che il termine d’impugnazione decorre dalla scadenza di quello “determinato dal giudice per il deposito della sentenza”, e’ chiaramente riferibile alle sole sentenze dibattimentali,
per le quali soltanto, come si e’ detto, opera la previsione di cui all’articolo 544 c.p.p., comma 3.
La riserva di motivazione assunta secondo modalita’ non conformi al modello legale e’ illegittima, e’ da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non puo’ mutare la natura del provvedimento deliberato dal G.u.p, ne’ il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (Sez. 6, n. 1798 del 28/11/2002, dep. 16/01/2003, imp. Vidoni; Sez. 6, n. 43609 dell’11/1O/2007, dep. 23/11/2007, imp. Lancella; Sez. 6, n. 21520 del 07/05/2008, dep. 28/05/2008, imp. Formisano).
In sostanza, nell’Ipotesi in esame, non puo’ esplicare alcuna funzione vicaria la presunzione di conoscenza della decisione impugnata, per effetto del preannunciato e rispettato termine di deposito della sentenza, fissato irritualmente dal giudice. Si finirebbe col dare vita ad una disciplina ibrida, estranea al sistema, priva di coordinamento e idonea ad ingenerare equivoci sul termine per impugnare, che la parte interessata, com’e’ accaduto nella specie, potrebbe individuare, secondo una visione ermeneutica paradossalmente piu’ coerente, in quello di 45 giorni di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera c), anziche’ di quindici giorni, che, come si e’ precisato, e’ il termine inderogabile previsto dalla lettera a) della norma citata per l’impugnazione dei provvedimenti emessi all’epilogo del procedimento in camera di consiglio.
1.4. E’ il caso di precisare che il sistema delineato sulla base del modello legale prefigurato dall’articolo 585 cod. proc. peno e’ in generale previsto, come si e’ detto, per tutte le sentenze camerali, fatti salvi gli opportuni adattamenti, in relazione alla specifica disciplina, quanto all’individuazione del momento dal quale fare decorrere il termine d’impugnazione.
Esemplificativamente, puo’ farsi riferimento: alla sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. peno (Sez. Un. 43055 del 30/09/2010, dep. 03/12/2010, imp. Dalla Serra, con riferimento all’ipotesi di pronuncia de plano ex articolo 459 c.p.p., comma 3); alla sentenza predibattimentale ex articolo 469 cod. proc. pen.; alla sentenza di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e segg. c.p.p., quando la stessa e’ deliberata fuori dalla sede dibattimentale, vale a dire nel corso delle indagini preliminari, nell’udienza preliminare o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ipotesi queste in cui la pronuncia deve ritenersi assunta in camera di consiglio (Sez. U, n. 295 del 12/10/1993, dep. 17/01/1994, imp. Scope!); alla sentenza in materia di estradizione.
In tutti questi casi, e’ fuori discussione che il termine per impugnare e’ quello di quindici giorni di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a).
Quanto alla decorrenza, la stessa deve coincidere con la lettura in udienza del provvedimento contestualmente motivato (e’ quanto si verifica per la sentenza di patteggiamento, che – di regola – secondo la previsione dell’articolo 448 c.p.p., comma 1, deve essere pronunciata “immediatamente” e non e’ ammessa la riserva di motivazione) ovvero con la data di comunicazione o notifica del provvedimento depositato fuori udienza, in assenza di una previsione normativa che consenta il “distacco temporale” tra decisione e deposito della relativa motivazione.
Quando il legislatore ha inteso derogare al meccanismo d’impugnazione dei provvedimenti camerali, ha lasciato traccia nel testo normativo di riferimento.
E’ il caso della sentenza emessa all’esito del rito abbreviato. In virtu’ del rinvio operato dall’articolo 442 c.p.p., comma 1, agli “articoli 529 e segg.”, tra i quali e’ ricompresso l’articolo 544 cod. proc. pen., al quale fa rinvio, a sua volta, l’articolo 585 cod. proc. pen., deve ritenersi che si sia voluto assimilare, per questo specifico aspetto, la sentenza emessa nel giudizio abbreviato a quella dibattimentale, con l’effetto che il termine d’impugnazione varia, secondo le diversificazioni contenute nell’articolo 585 c.p.p., comma 1, in relazione al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza, e decorre dai diversi momenti specificati nelle lettera b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo (sez. Un. 16 del 15/12/1992, dep. 30/03/1993, imp. Cicero).
1.5. Il percorso argomentativo sin qui seguito deve essere sintetizzato nei seguenti principi:
“il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, e’ quello di quindici giorni previsto dall’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio”;
“detto termine decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine”; “non e’ consentito al Giudice dell’udienza preliminare fissare, ai sensi dell’articolo 544 c.p.p., comma 3, un termine piu’ ampio per il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere”;
“ove cio’ si verifichi, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso di deposito e da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare” .
1.6. Alla luce di tali principi, considerato che, nel caso in esame, il documento-sentenza pacificamente risulta essere stato depositato non nel termine legale di trenta giorni dalla deliberazione (articolo 424 c.p.p., comma 4), bensi’ in quello irritualmente determinato dal G.u.p, doveva darsi corso alla comunicazione e alla notificazione del relativo avviso di deposito a tutte le parti processuali interessate, incombenti questi che, in particolare, non risultano essere stati eseguiti per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e per il difensore dell’imputato. Ne discende che la decorrenza del termine per l’impugnazione da parte del primo, in difetto della relativa comunicazione, non ha avuto mai inizio e il ricorso dal medesimo proposto deve, pertanto, ritenersi tempestivo.
2. La questione di diritto per la quale il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni Unite e’ la seguente: “se il delitto di bancarotta, nel caso in cui siano poste in essere piu’ condotte tipiche nell’ambito di uno stesso fallimento, sia un unico reato, con l’effetto di un aumento di pena in funzione di circostanza aggravatrice, o se – invece – la pluralita’ di condotte di bancarotta dia luogo ad un concorso di reati, con conseguente esclusione del divieto di bis in idem per l’eventuale giudicato intervenuto su alcune delle indicate condotte”.
3. La prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte, nell’affrontare varie problematiche, sostanziali e processuali, con approcci interpretativi – in verita’ – non sempre omogenei e di corto respiro, perche’ incentrati su tematiche specifiche e comunque condizionati dalla lettera della disposizione di cui alla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, privilegia la concezione unitaria del reato di bancarotta.
Tale orientamento evidenzia che il legislatore, collocando la pluralita’ dei fatti nell’ambito della tecnica sanzionatoria e qualificandola formalmente, con la richiamata norma, come circostanza aggravante, considera le diverse violazioni – in deroga alle norme sul concorso materiale dei reati e sulla continuazione -come un unico reato, posto che una circostanza non puo’ che aggravare un solo fatto di reato, nel quale essa si innesta (Sez. 3, n. 2492 del 26/05/1959, imp. Jerussi; Sez. 5, n. 314 del 24/03/1972, dep. 15/06/1972, imp. Draghi; Sez. 5, n. 1431 del 20/11/1981, imp. Borselli; Sez. 5, n. 4403 del 14/01/1980, dep. 01/04/1980, imp. Testa; Sez. 5, n. 8390 del 04/06/1981, dep. 28/09/1981, imp. Picardi; Sez. 5, n. 9266 del 24/06/1988, dep. 15/09/1988, imp. Ricelli; Sez. 5, n. 10260 del 05/10/1981, dep. 13/11/1981, imp. Brandinelli; Sez. 5, n. 43 del 25/11/1983, dep. 04/01/1984, imp. Giovannoni; Sez. 5, n. 8988 del 01/06/1988, dep. 23/08/1988, imp. Termini; Sez. 5, n. 4431 del 14/03/1998, dep. 15/04/1998, imp. Calabro; Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, dep. 15/07/1999, imp. Larini; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, dep. 02/10/2000, imp. Piana; Sez. 5, n. 4901 del 16/12/2002, dep. 03/02/2003, imp. Gazzani; Sez. 5, n. 38810 del 04/07/2006, dep. 22/11/2006, imp. Vassallo).
Secondo altro indirizzo interpretativo, la L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, prevede l’unificazione solo quoad poenam della pluralita’ dei fatti di bancarotta posti in essere nell’ambito della stessa procedura concorsuale, ma non esclude l’autonomia ontologica dei singoli episodi delittuosi; tale unificazione, pur esplicitamente qualificata come aggravante, costituisce in realta’ un’ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria, consistendo la deroga nella determinazione dell’aumento di pena fino a un terzo (e non fino al triplo ex articolo 81 cod. pen.) e nell’assoggettabilita’ al giudizio di comparazione di cui all’articolo 69 cod. peno (Sez. 5, n. 2588 del 16/10/1980, dep. 21/11/1980, imp. Caltagirone; Sez. 5, n. 2547 del 08/10/1981, dep. 16/02/1981, imp. Murgia; Sez. 5, n. 4913 del 21/11/1994, dep. 29/12/1994, imp. Migliavacca; Sez. 5, n. 32254 del 04/06/2003, dep. 31/07/2003, imp. Pazienza; Sez. 5, n. 26794 del 17/05/2008, dep. 03/07/2008, imp. Schiavone).
4. Entrambi gli orientamenti sono intrinsecamente connessi alla interpretazione della struttura del reato di bancarotta e, piu’ esattamente, all’individuazione della relazione che intercorre tra la dichiarazione di fallimento e la molteplicita’ delle azioni tipiche poste in essere dal fallito.
Il principio della cd. unitarieta’ della bancarotta, secondo il quale il reato resta unico anche se realizzato attraverso una molteplicita’ di fatti, trova la sua genesi nell’antica concezione del fallimento come evento del reato, al quale si accompagnerebbero, “in secondo piano e quasi in ombra”, i fatti di bancarotta.
Alla luce di cio’, nella vigenza del codice di commercio del 1882, si sosteneva che “il reato e’ sempre uno solo, anche nel concorso di piu’ fatti; si ha sempre una sola e medesima lesione giuridica, eppero’ sarebbe un errore ravvisare in questi altrettanti reati distinti”, che sono – invece – “aspetti di un unico evento che la legge vuole punito”.
Il codice di commercio francese del 1807, dal quale aveva tratto origine quello unitario, d’altra parte, non dava adito a perplessita’: era previsto esplicitamente che si dichiarava “colpevole di bancarotta il commerciante fallito che si trovasse in uno o piu’ dei casi seguenti” (articoli 533 e 593).
Con l’entrata in vigore della Legge 16 marzo 1942, n. 267, le critiche mosse alla concezione tradizionale del fallimento come evento del reato di bancarotta e il paritario rilievo dato ai singoli fatti tipici, espressione concreta della violazione degli interessi protetti, hanno determinato, per un verso, l’insorgere della cd. teoria pluralista della bancarotta e, per altro verso, la necessita’, anche per i sostenitori della contrapposta teoria, d’individuare la ragione del principio unitario nell’identita’ in concreto del bene leso da ogni fatto di bancarotta e nella conseguente identita’ dell’evento giuridico, che rimane unico a prescindere dalla molteplicita’ di quegli stessi fatti.
In sostanza, oggetto della punizione non e’ il fallimento, ma i singoli fatti di bancarotta, che ledono o pongono comunque in pericolo gli interessi dei creditori, sempre che l’imprenditore sia o sia stato dichiarato fallito, rappresentando tale dichiarazione una “condizione di esistenza del reato” (Sez. U del 25/01/1958, imp. Mezzo).
Il fallimento, infatti, non integra – di per se’ – l’illecito penale della bancarotta, non fosse altro perche’ puo’ trovare origine in cause non attribuibili in alcun modo all’imprenditore di riferimento (si pensi ad una grave crisi economica generale, al dissesto finanziario di una banca con la quale l’imprenditore opera, ad una guerra). Puo’ esservi fallimento senza che vi sia, quasi per automatismo, bancarotta. Ad integrare tale illecito concorrono, con pari incidenza, i fatti tipici previsti dalle corrispondenti norme incriminatici e la dichiarazione di fallimento, elemento quest’ultimo imprescindibile per la punibilita’ dei primi, che altrimenti sarebbero, come fatti di bancarotta, penalmente irrilevanti.
5. La questione controversa rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite, per essere ragionevolmente risolta in aderenza ai diritto positivo e alla ratio che ispira l’intero sistema, impone d’individuare la reale natura giuridica della disposizione di cui alla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, e di apprezzare la configurazione delle singole condotte tipiche delineate dai precedenti articoli 216, 217 e 218, senza trascurare, ai fini che qui specificamente interessano, i riflessi processuali connessi alla disposizione di cui all’articolo 649 cod. proc. pen ..
5.1. Preliminare e’ l’analisi del contenuto e della portata delle norme incriminatici (L.F., articoli 216, 217 e 218) richiamate dalla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, la cui interpretazione ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale.
E’ noto che vi sono disposizioni a piu’ norme (o norme miste cumulative), che contengono diverse ipotesi incriminatici, aventi ciascuna una propria autonomia ontologica ed un’autonoma rilevanza penale, e norme a piu’ fattispecie (norme miste alternative o fungibili), che viceversa prevedono un’unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola volta anche in caso di realizzazione di piu’ fattispecie, che degradano al rango di semplici modalita’ di previsione di un unico tipo di reato.
La L.F., articolo 216, in particolare, apprezzato nella sua complessa articolazione, e’ inquadrabile nella categoria della disposizione a piu’ norme, prevedendo diverse ipotesi di reato assolutamente eterogenee tra loro per condotta, per oggettivita’ giuridica, per gravita’, per tempo di consumazione, per sanzione prevista: a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, contemplata dal comma 1, n. 1, e cioe’ la distrazione, l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione di beni, nonche’ l’esposizione e il riconoscimento di passivita’ inesistenti (diminuzione fittizia o effettiva del patrimonio), condotte queste che ledono l’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia offerta dall’integrita’ patrimoniale dell’imprenditore; b) bancarotta fraudolenta documentale, contemplata dal comma 1, n. 2, che lede l’interesse dei creditori alla ostensibilita’ della situazione patrimoniale del debitore; c) bancarotta preferenziale, contemplata dal comma 3, che lede l’interesse dei creditori alla distribuzione dell’attivo secondo i principi della par condicio; d) le anzidette figure criminose possono integrare fatti di bancarotta pre-fallimentare o postfallimentare, a seconda che siano poste in essere prima o durante la procedura concorsuale (cfr. commi primo, secondo e terzo); e) diversa e’ la collocazione temporale della bancarotta pre-fallimentare, la cui consumazione coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento (condizione di esistenza del reato), rispetto a quella post-fallimentare, in cui la gia’ intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento opera come presupposto del reato e la consumazione coincide temporalmente con le condotte vietate poste in essere; f) differenziato e’ anche il trattamento sanzionatorio previsto: piu’ grave per le ipotesi di bancarotta fraudolenta in senso stretto (comma 1, n. 1) e per le frodi nelle scritture contabili (comma 1, n. 2), meno grave per le indebite preferenze usate ai creditori (comma 3).
La L.F., articolo 216, pero’, contiene anche norme a piu’ fattispecie alternative o fungibili. E’ il caso delle condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui al comma 1, n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per cosi’ dire, in rapporto di “alternativita’ formale”, di “alternativita’ di modi”, nel senso cioe’ che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o piu’ di tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrita’ del patrimonio del debitore insolvente): in tal caso, l’atto conforme al tipo legale resta assorbito dalla realizzazione, in contiguita’ temporale, di altro atto di per se’ stesso tipico. Analoghe considerazioni possono ripetersi per le ipotesi, pur esse omogenee, di esposizione e di riconoscimento di passivita’ inesistenti (entrambe lesive dell’interesse specifico alla veridica indicazione del passivo).
In difetto della detta unitarieta’ d’azione con pluralita’ di atti, e’ indubbio che, anche tra fattispecie alternative, si ha concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipiche siano “distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale” e abbiano ad oggetto beni specifici differenti.
Anche il comma 1, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o della falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonche’ della tenuta di tale documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un’azione unica, integrano un solo reato.
La L.F., articolo 217, e’ disposizione a piu’ norme, prevedendo ipotesi di bancarotta semplice, riconducibili a condotte ontologicamente diverse e distinte tra loro: a) spese personali o per la famiglia eccessive; b) dissipazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; c) operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; d) aggravamento del dissesto con l’astenersi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento; e) inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concordato preventivo o fallimentare; f) omessa o irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili.
Non va sottaciuto che alcune di tali previsioni incriminatici sono strutturate normativamente in modo tale da comprendere tanto un solo fatto quanto una molteplicita’ di fatti: si pensi alle spese personali o per la famiglia eccessive (comma 1, n. 1), alle operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti (comma 1, n. 2), alla tenuta irregolare o incompleta dei libri e delle altre scritture contabili (comma 2). In queste ipotesi, la molteplicita’ dei fatti, intesi come atti di un’unica azione, integra un reato unico.
La L.F., articolo 218, disciplina una sola fattispecie delittuosa: il ricorso abusivo al credito, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza dell’impresa commerciale.
L’analisi delle norme citate evidenzia che in esse sono previste plurime, distinte e autonome fattispecie delittuose, le quali, ad esclusione delle ipotesi a cui innanzi si e’ fatto cenno, sono in concorso materiale tra loro.
Si tratta ora di stabilire la disciplina applicabile al riguardo.
5.2. Non puo’ farsi riferimento al sistema generale delineato dal codice penale (articoli 72 e ss.) in tema di concorso di reati, venendo, invece, in rilievo la norma specifica di cui alla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, e la natura giuridica della relativa disciplina.
Quest’ultima norma dispone che le pene stabilite nei precedenti articoli 216, 217 e 218 “sono aumentate se il colpevole ha commesso piu’ fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati”.
Tale regolamentazione sembra, almeno formalmente, non discostarsi, in linea di massima, dalla direttiva tradizionale della unitarieta’ della bancarotta.
E’ necessario, pero’, cogliere, attraverso un’interpretazione corretta e aderente alla logica del sistema, la reale portata della previsione unificante, se cioe’ integri, sotto il profilo strutturale e al di la’ di quello funzionale, una effettiva circostanza aggravante, cosi’ come si evincerebbe dalla rubrica della norma, o piuttosto una peculiare disciplina del concorso di reati alla stregua del principio del cumulo giuridico in luogo di quello generale del cumulo materiale.
La configurazione unitaria della bancarotta ha trovato, come sopra precisato, la giustificazione piu’ significativa nell’antica concezione del fallimento come evento del reato e ha avuto come “supporto naturale la spiccata omogeneita’ dei comportamenti criminosi commessi dall’imprenditore nella fase della decozione”.
Nella realta’ contemporanea, con l’abbandono definitivo della concezione del fallimento come evento e in considerazione del fatto che i comportamenti dell’imprenditore insolvente possono essere estremamente eterogenei per tipologia e per offensivita’, deve ritenersi che i plurimi fatti di bancarotta nell’ambito del medesimo dissesto fallimentare, pur unificati normativamente nella previsione della L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, rimangono naturalisticamente apprezzabili, se riconducibili a distinte azioni criminose, e sono da considerare e da trattare come fatti autonomi, ciascuno dei quali costituisce un autonomo illecito penale.
E’ in rapporto, quindi, alla natura e alla eterogeneita’ delle fattispecie previste dalle norme incriminatrici che deve essere valutata e colta la reale portata della L.F., articolo 219, comma 2, n. 1.
Tale norma postula l’unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti: a) il nomen iuris, “circostanze”, adottato nella rubrica; b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione di pena in aggravamento (“le pene ( … ) sono aumentate”) implica il necessario richiamo all’articolo 64 cod. pen., che e’ l’unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria.
E’ indubbio che, sul piano formale, si e’ di fronte a una circostanza aggravante.
In realta’, pero’, il riferimento formale e anche quello funzionale a tale categoria giuridica non sono coerenti con la connotazione strutturale della
stessa.
Difetta, infatti, il rapporto tra un fatto- base, cioe’ il fatto del reato, e un fatto accessorio, cioe’ il fatto della circostanza. Occorre, per configurare una circostanza in senso tecnico, che si sia in presenza di un elemento non essenziale del reato, di un quid cioe’ che puo’ esserci o non esserci, senza che il reato venga meno nella sua previsione di base. Si e’ obiettato che, nel caso in esame, il legislatore avrebbe considerato proprio la pluralita’ dei fatti di bancarotta come una circostanza aggravante. E’ agevole replicare che i fatti sono tutti sullo stesso piano, ciascuno di essi delinea – secondo la corrispondente previsione tipica – un’ipotesi delittuosa e non v’e’, quindi, alcuna ragione logica per assegnare ad uno o piu’ di essi la funzione di circostanza, declassando cosi’ condotte tipiche di determinate fattispecie incriminatrici ad accadimento eventuale di altra fattispecie incriminatrice.
La L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, disciplina, nella sostanza, un’ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante. Tale scelta appare chiaramente ispirata dall’esigenza, avvertita dal legislatore, di mitigare le conseguenze sanzionatorie e di non pervenire a forme di repressione draconiana dei reati di bancarotta, la cui pluralita’ in un fallimento e’ evenienza fisiologica.
Detta norma non da vita a un reato unico nella forma del reato complesso ex articolo 84 c.p., comma 1, seconda parte, con riferimento all’ipotesi in cui “la legge considera ( … ) come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero, per se stessi, reato”: il reato complesso, certamente costruito come reato unico a tutti gli effetti, e’ integrato da fatti-reato realizzati contestualmente (si pensi, esemplificativamente, al furto aggravato dalla violazione del domicilio, al danneggiamento aggravato dalla minaccia o dalla violenza concretizzatasi in sole percosse), mentre difetta tale contestualita’ nei fatti di bancarotta riconducibili a distinte azioni criminose.
Non puo’ parlarsi neppure di reato abituale, considerato che tale categoria penalistica richiede la reiterazione nel tempo di condotte omogenee e una differenza qualitativa tra la volonta’ del fatto singolo e la volonta’ del fatto complessivo, mentre le condotte di bancarotta sono o possono essere eterogenee e la prospettazione soggettiva dell’agente non subisce mutamento alcuno per il moltiplicarsi delle condotte medesime.
Non va sottaciuto che e’ rinvenibile nel nostro sistema giuridico altra ipotesi accostabile all’interpretazione, che qui si privilegia, della norma in esame: il riferimento e’ all’articolo 589 c.p., comma 4; che, pur atteggiandosi apparentemente come circostanza aggravante, non e’ tale e non costituisce neppure un’autonoma figura di reato complesso, ma configura, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte, un’ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l’unificazione rileva solo quoad poenam, con la conseguenza che, ad ogni altro effetto, anche processuale, ciascun reato rimane autonomo e distinto (Sez. 4 n. 1509 del 15/12/1989, dep. 09/02/1990, imp. Mangili; Sez. 4 n. 10048 del 16/07/1993, dep. 08/11/1994, Rv. 195698,; Sez. 1 n. 175 del 07/11/1995, dep. 09/01/1996, imp. Ferraioli; Sez. 4 n. 12472 del 15/06/2000, dep. 01/12/2000, imp. Pellegrini; Sez. 4 n. 4738 del 29/10/2008, dep. 19/12/2008, imp. Pilato).
5.3. Conclusivamente, la L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, altro non e’ che un’ipotesi di concorso di reati, icasticamente definita da una parte della dottrina come una sorta di “continuazione fallimentare”, regolamentata in deroga alla disciplina generale sul concorso di reati e sulla continuazione.
Non e’ un caso che l’ambito di operativita’ della norma coincide con quello dell’articolo 81 c.p., comma 2, cosi’ come modificato dal Decreto Legge 11 aprile 1974, n. 99, articolo 8 (introdotto dalla Legge di conversione 7 giugno 1974, n. 220): la norma codicistica fa riferimento sia all’inosservanza di ipotesi delittuose diverse, sia alla violazione della medesima disposizione di legge; la norma della legge fallimentare deve intendersi, come meglio si precisera’ in seguito, applicabile sia in caso di “piu’ fatti” costituenti reiterazione della medesima fattispecie tipica”, sia in caso di “piu’ fatti” rappresentanti la realizzazione di situazioni differenti”.
La portata derogatoria della disciplina introdotta dalla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, rispetto a quella generale di cui all’articolo 81 cod. pen., si apprezza in maniera ancora piu’ evidente, ove si’ consideri che, al momento dell’entrata in vigore della legge fallimentare, il reato poteva definirsi “continuato”, in base al testo originario dell’articolo 81 c.p., comma secondo, soltanto in costanza di “piu’ violazioni della stessa disposizione di legge”.
Il legislatore del 1942, quindi, facendo ricorso alla categoria giuridica della circostanza aggravante, che, come si e’ detto, e’ tale solo dal punto di vista funzionale, ma non da quello strutturale, ha inteso, per ragioni di favor rei, dettare una particolare disciplina della continuazione in tema di reati fallimentari, con l’effetto che i singoli fatti di bancarotta, pur unitariamente considerati quoad poenam, conservano, ove ne ricorrano i presupposti, la loro autonomia sia sul piano ontologico che su quello giuridico.
La concezione unitaria, che contrasta tale conclusione, riconducendo a unita’ fatti autonomi e diversi, finisce col precludere – dopo un’eventuale sentenza definitiva su un singolo fatto di bancarotta – l’accertamento completo di altri fatti emersi successivamente, si pone in contrasto con la logica del sistema penale e con gli articoli 3 e 112 Cost., determina conseguenze paradossali: esemplificativamente, una condanna per bancarotta
preferenziale di scarso rilievo condurrebbe all’impunita’ di altri e piu’ gravi fatti di bancarotta fraudolenta commessi dallo stesso soggetto nell’ambito dello stesso fallimento ed emersi solo successivamente al fatto gia’ giudicato.
6. La L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta che in quello di commissione di piu’ fatti tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti articoli 216 e 217.
In relazione al primo aspetto, rileva la Corte che l’espresso richiamo fatto dalla norma in esame anche al reato di cui alla L.F., articolo 218, che disciplina una sola fattispecie delittuosa (ricorso abusivo al credito), non lascia margini di dubbio sull’operativita’ della disposizione in caso di reiterazione della stessa condotta tipica. Diversamente opinando, si determinerebbe una interpretatio abrogans del richiamo che l’articolo 219 fa all’articolo 218.
In relazione al secondo aspetto, vanno condivise, a superamento dell’esistente contrasto giurisprudenziale, le argomentazioni sviluppate da Sez. 5, n. 27231 del 03/06/2005, dep. 21/07/2005, imp. Laface e da Sez. 5, n. 3619 del 15/12/2006, dep. 31/01/2007, imp. Belsito.
Deve osservarsi, invero, che, di fronte al dato testuale non univoco (“piu’ fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli”), l’applicabilita’ della L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, alla pluralita’ di fatti di bancarotta commessi, a prescindere se gli stessi siano contemplati nello stesso articolo o in articoli diversi, e’ imposta dalla necessita’ di privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, perche’, diversamente opinando, si determinerebbero, in contrasto con l’articolo 3 Cost., situazioni di palese e irragionevole disparita’ di trattamento: ove si ritenga, infatti, che la norma in esame sia applicabile solo ai casi di concorso interno, quello cioe’ tra piu’ fatti di bancarotta tutti semplici o tutti fraudolenti, mentre il concorso esterno tra fatti di bancarotta semplice e fatti di bancarotta fraudolenta rientrerebbe nella sfera di operativita’ dell’articolo 81 cod. pen., si finirebbe col “punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a chi abbia commesso piu’ fatti di bancarotta fraudolenta”, dovendo il primo soggiacere al piu’ rigoroso trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 81 cod. pen ..
Il reato rimane logicamente unico nelle ipotesi, gia’ sopra richiamate, di condotte criminose in rapporto di “alternativita’ formale” o “alternativita’ di modi”, di condotte espressione di un’unica azione con pluralita’ di atti, di fattispecie costruite, per espressa previsione normativa, su una base strutturale unitaria, assimilabile a quella del reato abituale ma non coincidente con la stessa.
6.1. La peculiare disciplina di cui alla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, deve essere estesa anche alle ipotesi di cd. bancarotta impropria, vale a dire ai fatti di reato previsti negli articoli 216, 217 e 218 allorche’ siano commessi da persone diverse dal fallito (L.F., articoli 223, 224 e 225).
E’ vero che, sul piano della interpretazione letterale, tale estensione sembra insostenibile, non contemplando la disciplina della bancarotta impropria la normativa di cui all’articolo 219 (e quindi anche del comma 2, n. 1) e non facendo quest’ultimo rinvio agli articoli 223 e segg ..
E’ agevole, tuttavia, osservare, in aderenza al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che il richiamo contenuto nelle norme incriminatici della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull’applicabilita’ del relativo regime nella sua interezza, ivi compresa l’aggravante sui generis di cui si discute. D’altra parte, avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v’e’ ragione, ricorrendo l’eadem ratio, di differenziare la disciplina sanzionatoria. L’applicazione analogica della L.F., articolo 219, ai reati di bancarotta impropria non puo’ ritenersi preclusa, trattandosi di disposizione favorevole all’imputato (Sez. 5. n. 561 del 17/03/1967, dep. 16/05/1967, imp. Folonari; Sez. 5, n. 1209 del 29/11/1968, dep. 31/01/1969, imp. Solaro; Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980, dep. 11/03/1980, imp. Riva; Sez. 5, n. 12531 del 25/10/2000, dep. 01/12/2000, imp. Mazzei; Sez. 5, n. 8829 del 18/12/2009, dep. 05/03/2010, imp. Truzzi).
7. La soluzione privilegiata, integrando una unita’ fittizia di reati, che in realta’ concorrono tra loro, comporta conseguenze rilevanti sul piano processuale e, per la individuazione di tali effetti, la figura di unificazione legislativa deve necessariamente essere scissa nelle sue componenti.
E’ sufficiente ricordare che:
– la contestazione nel decreto che dispone il giudizio deve indicare ogni singolo fatto;
– ogni singolo fatto deve essere oggetto di accertamento in sede di istruttoria dibattimentale;
– ogni singolo fatto deve essere oggetto di un autonomo capo della decisione anche ai fini dell’effetto devolutivo in sede di eventuale impugnazione;
– per ogni diverso e autonomo fatto di bancarotta che emerge nel corso di un processo riguardante altro fatto di bancarotta, relativo logicamente alla stessa procedura fallimentare, occorre procedere a nuova contestazione;
– la diversita’ ontologica dei singoli fatti, unificati fittiziamente dalla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, si riflette sul giudicato e sul connesso problema dell’operativita’ dell’articolo 671 cod. proc. peno in materia di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato.
7.1. Sono questi due ultimi aspetti processuali, intimamente connessi tra loro, che assumono rilievo specifico nel caso rimesso alla cognizione delle Sezioni Unite.
Osserva la Corte che, poiche’ – secondo la concezione pluralista qui privilegiata – i diversi episodi di bancarotta nell’ambito dello stesso fallimento conservano la loro autonomia e la disciplina dettata dalla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, costituisce, sotto il profilo strutturale, non un’aggravante ma un’ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria, l’eventuale giudicato intervenuto su uno dei detti fatti non e’ di ostacolo alla perseguibilita’ di altro e diverso fatto di bancarotta relativo allo stesso fallimento.
A chiarire meglio la insussistenza, in tale ipotesi, del divieto del bis in idem di cui all’articolo 649 cod. proc. peno e’ la nozione di “medesimo fatto” che la norma evoca.
L’identita’ del fatto sussiste quando v’e’ corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalita’) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persone (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, imp. Donati).
Non v’e’ certamente tale corrispondenza tra le varie ipotesi di bancarotta.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale, quella fraudolenta documentale, quella preferenziale, le plurime e diverse ipotesi di bancarotta semplice, la bancarotta pre-fallimentare e quella post-fallimentare si concretizzano attraverso condotte diverse, determinano eventi diversi, hanno gradi di offensivita’ non omologhi, sono sanzionate in modo differenziato, non tutte coincidono come tempo e luogo di consumazione (la bancarotta prefallimentare si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene la sentenza di fallimento, mentre la consumazione di quella post-fallimentare si attua nel tempo e nel luogo in cui vengono posti in essere i fatti tipici).
7.2. A non diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla previsione di cui all’articolo 669 cod. proc. peno in tema di pluralita’ di sentenze di condanna irrevocabili pronunciate contro la stessa persona per il “medesimo fatto”.
Anche in questo caso, se piu’ condanne irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per reati di bancarotta commessi nell’ambito dello stesso fallimento, in tanto puo’ ordinarsi l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la pena meno grave e revocarsi le altre, in quanto vi sia esatta coincidenza, nel senso innanzi indicato, tra i fatti-reato oggetto dei plurimi giudizi.
7.3. Una riflessione merita la questione concernente la possibilita’ di applicare l’articolo 671 cod. proc. peno al caso in cui contro la stessa persona siano state pronunciate, in procedimenti distinti, piu’ sentenze irrevocabili per fatti diversi di bancarotta riguardanti la medesima procedura concorsuale.
La detta norma menziona testualmente la “disciplina del reato continuato” e ha carattere eccezionale, nel senso che fa eccezione alla regola generale dell’intangibilita’ del giudicato, con l’effetto che non puo’ essere applicata oltre i casi in essa previsti.
L’operazione ermeneutica, pero’, non puo’ rimanere negli angusti limiti del dato testuale offerto dalla citata norma, ma deve essere di piu’ ampio respiro, nella prospettiva di non vanificare la finalita’ che la norma persegue e di non determinare irragionevoli disparita’ di trattamento, che legittimerebbero dubbi di costituzionalita’, in riferimento all’articolo 3 Cost ..
Tale operazione deve tenere conto, innanzi tutto, che il vigente codice di rito, favorendo la separazione delle regiudicande, tende a “recuperare in executivis quelle occasioni di riunificazione legislativa dei fatti di reato e di cumulo giuridico tra le pene che non siano state fruite in sede di cognizione”; deve, inoltre, considerare che la previsione di cui alla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, configura, come si e’ detto, una particolare ipotesi di continuazione, cd. “continuazione fallimentare”. Sulla base di tali premesse, e’ agevole concludere che non vi sono ostacoli insuperabili per applicare in sede esecutiva, ai sensi dell’articolo 671 cod. proc. pen., la peculiare disciplina di cui alla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, (sostitutiva di quella di cui all’articolo 81 cod. pen.) nel caso in cui nei confronti di uno stesso soggetto siano state emesse, in procedimenti distinti e relativi a un unico fallimento, piu’ sentenze irrevocabili per fatti diversi di bancarotta, sempre che il giudice della cognizione non abbia gia’ escluso la unificazione quoad poenam dei detti reati.
8. All’esito dell’analisi logico-sistematica della normativa esaminata, devono enunciarsi, in ossequio al disposto dell’articolo 173 disp. atto c.p.p., comma 3, i seguenti principi di diritto:
“piu’ condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo a un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico”;
“la disposizione di cui alla L.F., articolo 219, comma 2, n. 1, non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all’articolo 81 cod. pen., in tema di reati fallimentari”;
“deve escludersi, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale”.
9. La sentenza impugnata, privilegiando implicitamente la concezione unitaria del delitto di bancarotta, si pone in contrasto con gli enunciati principi di diritto e perviene alla declaratoria, ex articolo 649 cod. proc. pen., di non luogo a procedere per precedente giudicato.
Il G.u.p. del Tribunale di Trieste non considera che gli episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto del presente procedimento sono diversi e distinti da quelli gia’ giudicati con la sentenza del 14 marzo 2006 (irrevocabile il 18 luglio 2006) dello stesso G.u.p., sicche’ i primi non sono sovrapponibili ai secondi e non sono inquadrabili nella nozione di “medesimo fatto”.
Ed invero, i fatti distrattivi per cui si procede (L.F., articolo 216, comma 1, n. 1) riguardano operazioni bancarie poste in essere dall’imputato a proprio vantaggio anche in periodo successivo alla dichiarazione di fallimento (condotte commesse fino al (OMESSO)) e, quindi, si ipotizzano anche episodi di bancarotta post-fallimentare. La sentenza irrevocabile, invece, si e’ occupata di fatti di bancarotta preferenziale di cui alla L.F., articolo 216, comma 3, e di bancarotta semplice di cui alla L.F., articolo 217, comma 1, n. 4.
Non ricorrono, pertanto, nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, i presupposti di operativita’ della norma di cui all’articolo 649 cod. proc. pen ..
La sentenza in verifica deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Trieste, che dovra’ adeguarsi ai principi di diritto enunciati e rivalutare, in piena liberta’ di giudizio quanto al merito, la vicenda.
E’ il caso di precisare che l’annullamento va disposto con rinvio, non ricorrendo alcuno dei casi tassativamente previsti dall’articolo 620 cod. proc. peno per l’annullamento senza rinvio, il quale implica concettualmente la superfluita’ del nuovo giudizio, perche’ la decisione della Cassazione risolve ed esaurisce il thema decidendum, anche attraverso l’eventuale adozione di provvedimenti compatibili con la cognizione di legittimita’. Nel caso in esame, invece, la riscontrata illegalita’ della decisione in relazione alla fattispecie concreta impone l’intervento del giudice di rinvio, che ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie e di conformarla alla legge.
Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Trieste per nuova deliberazione.