Nel procedimento minorile il giudice, nella valutazione della tenuità del fatto, deve prendere in esame globalmente una serie di parametri, tra cui la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali il reato è stato eseguito, mentre con riferimento all’occasionalità deve avere riguardo alla mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 4 – 30 ottobre 2012, n. 42361)