Il procedimento di convalida dell’arresto e quello relativo all’eventuale emissione di provvedimento cautelare hanno una distinta autonomia, per cui non può ritenersi per avvenuto ai sensi dell’art. 294 c.p.p. un interrogatorio non svolto in sede di convalida anche quando l’indiziato abbia rifiutato di comparire.
(Cass. Sezione IV Penale, 27 giugno – 3 agosto 2012, n. 31589)

Corte Suprema di Cassazione
Sezione Quarta Penale
Sentenza 27 giugno – 3 agosto 2012, n. 31589

[OMISSIS]sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
1)  [OMISSIS];
avverso l’ordinanza n. 46/2012 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del 07/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
lette le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Nappa Luigi che ha chiesto il rigetto del ricorso.

1. L’indagata [OMISSIS] si rifiutava di comparire, per asserito impedimento, all’udienza di convalida dell’arresto (art. 391 c.p.p.), eseguito perchè colta nell’atto di cedere una dose di cocaina ed una di eroina, per cui non veniva interrogata.
Il GIP del Tribunale di Torino, emessa poi la misura cautelare della custodia in carcere, non disponeva successivamente l’interrogatorio di garanzia ai sensi dell’art. 294 c.p.p..
2. L’indagata chiedeva la cessazione di efficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 302 del codice, rilevando di non essere stata sottoposta ad interrogatorio nè nell’udienza di convalida nè ex art. 294. Il GIP rigettava l’istanza.

3. Su impugnazione dell’interessata, il Tribunale del Riesame di Torino dichiarava la perdita di efficacia della misura, non essendo stato compiuto l’interrogatorio di garanzia ex art. 294.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino proponeva ricorso per cassazione, osservando che il rifiuto di comparire all’udienza di convalida era parimenti valutabile ai fini dell’impossibilità di espletamento dell’interrogatorio di garanzia.
Per cui, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale, con ripristino della misura cautelare a carico dell’indagata.
L’indagata presentava memoria difensiva.
5. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva che l’art. 294 prevede l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia dopo l’emissione della misura cautelare in ogni caso in cui il Giudice non abbia proceduto a tale incombente nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto; al riguardo, non si distingue tra mancata comparizione all’udienza di convalida dell’indagato volontaria ovvero giustificata da impedimento. D’altro canto, va sottolineato che il procedimento di convalida e quello relativo all’eventuale emissione di provvedimento cautelare hanno una distinta autonomia, per cui non può ritenersi per avvenuto ai sensi dell’art. 294 un interrogatorio non svolto in sede di convalida sia pure per volontà dell’indiziato.

6. Il rigetto del ricorso non comporta condanna alle spese di giudizio, essendo stato il ricorso proposto dalla parte pubblica.

PQM

Rigetta il ricorso.

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