Dal combinato disposto dei commi 1 e 1 bis dell’art. 47 quinquies O.P. si ricava che il terzo di pena, da scontare in regime intramurario, è requisito di ammissibilità della domanda solo nell’ipotesi di condanna per reati di cui all’art. 4 bis O.P. e non anche nell’ipotesi di reati comuni.
Per tali ultimi reati il terzo di pena può essere, dunque, scontato anche nei luoghi indicati dal comma 1 bis, sempre che possa formularsi giudizio prognostico favorevole ed escludere pericolo di fuga.
(Tribunale di Sorveglianza di Roma, ordinanza 29 gennaio 2013, n. 522)

Testo integrale ordinanza (Avv. Luigi A.M. Ferrone)

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