Appartiene al giudice dell’esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sull’istanza relativa alla modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione.
(Cass. Sezione I Penale, 2 luglio – 9 luglio 2013, n. 29227)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo – Presidente –
Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere –
Dott. ROMBOLA’ Marcello – Consigliere –
Dott. CASSANO Margheri – rel. Consigliere –
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIUDICE DI SORVEGLIANZA BRESCIA nei confronti di:
TRIB. DI MANTOVA SEZ. DIST. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE;
con l’ordinanza n. 5844/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di BRESCIA, del 27/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Mantova.
1. Il 31 maggio 2012 il Tribunale di Mantova dichiarava la propria incompetenza a conoscere l’istanza avanzata da OMISSIS., volta ad ottenere la modifica del nominativo dell’associazione presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, ritenendo che, alla luce del passaggio in giudicato della sentenza n. 38/12, si trattasse di questione concernente l’esecuzione di una sanzione sostituiva, rientrante nelle attribuzioni del Magistrato di sorveglianza.
2. Il 25 giugno 2012 il Magistrato di sorveglianza di Brescia dichiarava la propria incompetenza a conoscere l’istanza avanzata da OMISSIS, osservando che la questione rientrava nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione.
3. Il 16 luglio 2012 il Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, richiamato il proprio precedente provvedimento, disponeva la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Brescia.
4. Il 27 luglio 2012 Magistrato di sorveglianza di Brescia, nel ribadire le considerazioni in precedenza svolte, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Motivi della decisione
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
2. Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Mantova quale giudice dell’esecuzione.
3. Le modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunziata dal giudice della cognizione, possono essere modificate dal giudice dell’esecuzione, osservando le disposizioni contenute nell’art. 666 c.p.p..
Di conseguenza, nel caso in esame, la competenza a provvedere in ordine all’istanza avanzata da K.I. in relazione alla sentenza n. 38/2012, emessa il 24 gennaio 2012 dal Tribunale di Mantonva, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, appartiene al Tribunale di Mantonva quale giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Mantova cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.

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