Nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27, D.P.R. n. 448 del 1988, il requisito della occasionalità del fatto indica un comportamento non necessariamente unico, né coincidente con lo stato di incensuratezza dell’imputato, richiedendo la verifica della natura delle condotte pregresse e, di conseguenza, della ripetitività dei medesimi comportamenti illeciti.

(Cass. Pen. Sez. 6, sentenza 25 maggio – 14 luglio 2011 n. 27648)

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