L’omessa indicazione nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione di cui all’art. 268 c.p.p., comma 1, delle generalità dell’interprete di lingua albanese che ha proceduto all’ascolto delle conversazioni intercettate ad alla loro traduzione e trascrizione, viola i principi normativi che impongono, sin dalla fase delle indagini preliminari, la trasparenza della attività investigativa e la conoscenza della qualifica professionale e del grado di competenze tecniche possedute da consulenti, interpreti e traduttori di cui il PM e la PG si siano avvalsi.
La mancata indicazione del nominativo dell’interprete comporta l’initilizzabilità delle intercettazioni.
(Cass. Sezione III Penale, 12 novembre – 9 dicembre 2013, n. 49331)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente –
Dott. GENTILE Mario – Consigliere –
Dott. FRANCO Amedeo – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:
OMISSIS e OMISSIS;
avverso l’ordinanza emessa il 14 maggio 2013 dal tribunale del riesame di Napoli;
udita nella udienza in camera di consiglio del 12 novembre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Napoli confermò l’ordinanza del Gip del tribunale di Napoli del 7.3.2013, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OMISSIS e OMISSIS per i reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione nonchè a favorire l’ingresso in Italia di giovani donne, poi costrette all’attività di meretricio.
Gli indagati, a mezzo del difensore, propongono ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 268, comma 1, art. 271, comma 1, art. 89 disp. att. c.p.p.. Osservano che erroneamente il tribunale ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dedotta per il motivo che sono state trascritte in lingua italiana da un interprete albanese nominato dalla polizia giudiziaria, del quale però non sono state indicate le generalità, sicchè non è possibile verificarne la qualifica professionale e le competenze tecniche.
Il ricorso è fondato.
Il tribunale del riesame ha rigettato l’eccezione di nullità o inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche (in quanto tradotte dall’albanese da un interprete di cui non erano indicate le generalità, con conseguente impossibilità di verificarne la qualifica professionale e le competenze tecniche) ritenendo che ciò integri una mera irregolarità e richiamando in proposito una decisione di questa Corte (Sez. 6, 12.7.2007, n. 30783, Barbo, m. 237088) che aveva appunto affermato che nessuna specifica norma ricollegherebbe a tale omissione la nullità o l’inutilizzabilità della attività svolta dall’interprete, la cui capacità di svolgere adeguatamente il compito assegnatogli sarebbe di fatto desumibile dalla correttezza della traduzione eseguita, con conseguente indifferenza della sua identificazione.
Il Collegio ritiene di non poter condividere questo orientamento e di dover invece seguire la diversa e più recente interpretazione secondo cui, al contrario, “Con riferimento ai verbali di intercettazione telefonica e di acquisizione dei tracciati IMEI relativi a comunicazioni effettuate da stranieri, la incertezza assoluta sul nome dell’interprete intervenuto in occasione delle operazioni integra una causa di nullità relativa, che rimane sanata qualora venga eccepita per la prima volta nel giudizio di appello” (Sez. 1, 29.1.2008, n. 12954, Li, m. 240273).
E difatti, innanzitutto, la possibilità di desumere la capacità dell’interprete di svolgere adeguatamente il compito assegnatogli dalla oggettiva correttezza della traduzione eseguita e trascritta, potrebbe forse valere per il dibattimento ma non in sede di misure cautelari personali in cui, stante anche la ristrettezza dei tempi, l’esercizio del diritto di difesa potrebbe essere ostacolato dalla grande difficoltà, e forse dall’impossibilità, di verificare l’oggettiva correttezza della traduzione degli originali delle intercettazioni registrate.
In ogni modo, l’art. 268 c.p.p., comma 1, dispone che “Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale”. L’art. 89 disp. att. c.p.p., prevede poi che “Il verbale delle operazioni previsto dall’art. 268, comma 1, del codice contiene … i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni”, e quindi anche del traduttore e dell’interprete, se le comunicazioni si sono svolte in lingua straniera. L’art. 142 c.p.p. dispone poi che “il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto”, e nella specie, non essendone state indicate le generalità, vi è incertezza assoluta sulla persona del traduttore intervenuto nelle operazioni. L’art. 271 c.p.p., comma 1, infine, dispone che “i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 267 e art. 268, commi 1 e 3”, e nella specie non sono state appunto osservate le disposizioni previste dall’art. 268, comma 1.
Il Collegio osserva altresì che la traduzione delle conversazioni in lingua straniera intercettate non si concreta in una attività meramente materiale ma integra un’opera avente precipuo carattere intellettuale. E’ quindi essenziale che il traduttore abbia la qualifica professionale e le competenze tecniche necessarie, sulla cui sussistenza la difesa deve essere messa in condizione di effettuate i dovuti controlli. Tanto che l’art. 268 c.p.p., comma 7, prevede che la trascrizione delle registrazioni deve essere disposta dal giudice “osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie”. E’ vero che la norma si riferisce al giudice, al dibattimento ed alla perizia. Ma ciò che rileva è la ratio della disposizione, che sussiste anche per le traduzioni e le consulenze in generale disposte in sede di indagini preliminari dal PM o dalla polizia giudiziaria. Del resto, deve ritenersi che, ai fini della conferma di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, non potrebbero essere utilizzate le risultanze di una consulenza tecnica disposta dal PM o dalla polizia giudiziaria ed eseguita da un soggetto di cui non vengano indicate le generalità e di cui non sia quindi possibile valutare la capacità professionale e la competenza.
Esattamente, poi, il ricorrente osserva: – che è vero che i brogliacci di ascolto, redatti dalla PG incaricata delle indagini, costituiscono atti che fanno fede del loro contenuto e della loro provenienza, ma è anche vero che tale efficacia a questi atti viene riconosciuta perchè redatti da personale della PG, le cui generalità e qualifica sono note in quanto riportate nell’atto stesso; e – che è vero che la PG nel corso delle indagini e per ragioni di urgenza, può fare ricorso alla collaborazione di soggetti estranei, ma è anche vero che l’art. 115 disp. att. c.p.p. prevede che “quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione”.
E’ quindi evidente la precisa volontà del codice di rito di rendere note le generalità dei soggetti terzi della cui collaborazione la PG si avvalga nel corso delle indagini, al fine di rendere verificabile da parte della difesa – sin dalla fase delle indagini preliminari – sia l’attività investigativa sia le attività tecniche attraverso le quali la stessa si è svolta.
D’altra parte, se fossero utilizzabili consulenze e traduzioni svolte per la PG da soggetti di cui si ignorino le generalità, si verrebbe ad attribuire la fidefacenza ad atti di indagine che, pur svolti da agenti di PG, non sono il frutto delle loro competenze tecniche, in quanto si sottraggono alla loro capacità di comprensione; e si verrebbe altresì ad attribuire la gravità indiziaria a contenuti investigativi che, pur materialmente assunti dalla PG, non sono espressione della attività cognitiva ed elaborativa degli agenti di PG, ma di soggetti estranei non identificabili.
Inoltre, come si è già dianzi accennato, il ricorso da parte della PG o del PM a collaboratori esterni dotati di specifiche competenze tecniche è previsto dall’art. 348 c.p.p., comma 4, e art. 359 c.p.p..
L’art. 73 disp. att. c.p.p. però prescrive che “Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti”. Ciò conferma la volontà normativa di attribuire il ruolo di collaboratore del PM o della PG a soggetti terzi, purchè “dotati di specifiche competenze tecniche” (di regola iscritte negli albi dei periti) e, quindi, identificati negli atti di indagini cui hanno preso parte.
In conclusione, nella specie, l’omessa indicazione nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione di cui all’art. 268 c.p.p., comma 1, delle generalità dell’interprete di lingua albanese che ha proceduto all’ascolto delle conversazioni intercettate ad alla loro traduzione e trascrizione, viola i principi normativi che impongono, sin dalla fase delle indagini preliminari, la trasparenza della attività investigativa e la conoscenza della qualifica professionale e del grado di competenze tecniche possedute da consulenti, interpreti e traduttori di cui il PM e la PG si siano avvalsi.
Le traduzioni dall’albanese delle comunicazioni intercettate erano pertanto inutilizzabili da parte del tribunale del riesame.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli perchè valuti nuovamente se – tenuto conto della inutilizzabilità della traduzione dall’albanese delle conversazioni intercettate – sussistevano ugualmente i gravi indizi di colpevolezza.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.