Il delitto di induzione all’uso di sostanze stupefacenti, aggravato dalla minore età del soggetto passivo, sussiste quando la condotta dell’agente si caratterizzi per la coazione psicologica del soggetto passivo ovvero si risolva nell’apprezzabile sollecitazione, suggestione, persuasione del medesimo al fine di determinarlo al consumo della droga, dovendosi invece escludere che l’elemento oggettivo del suddetto reato sia integrato attraverso la richiesta o l’invito ad utilizzare lo stupefacente ovvero quando lo stesso agente si limiti a rafforzare la decisione assunta autonomamente dal minore di procedere a tale utilizzo.
(Cass. Sez. VI Penale, 1 luglio – 30 agosto 2010, n. 32387)

 
 
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Penale
Sentenza 1 luglio – 30 agosto 2010, n. 32387
 
[OMISSIS]
1. All’esito di rito abbreviato, con il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani, con sentenza pronunciata in data 19 marzo 2009, condanno’ [OMISSIS] alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.600 di multa per i reati d’istigazione di minore all’uso di sostanze stupefacenti, furto aggravato continuato e rapina in concorso minore, unificati nel vincolo della continuazione.
2. In accoglimento dell’impugnazione dell’imputato, la Corte d’appello di Palermo, il 26 ottobre 2009, in parziale riforma della prima decisione, ha assolto l’ [OMISSIS] per insussistenza del fatto dagli episodi di furto aggravato contestatigli alle lettere C) e D) del capo P) d’imputazione, riducendo la pena a due anni e sette mesi di reclusione ed euro 1.560 di multa.
3. Ricorre per cassazione l’imputato, limitatamente al reato sub lettera O) dell’imputazione, contestato originariamente come violazione dell’articolo 81 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 73 per avere ceduto in piu’ occasioni dosi di eroina al minore [OMISSIS] , poi qualificato dai giudici di merito come “istigazione di minore all’uso di sostanze stupefacenti” (D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 82).
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione del predetto articolo 82.
4. Il ricorso dell’imputato e’ fondato.
4.1 Risulta dalle sentenze in atto che i due giovani [OMISSIS] insieme consumavano droga acquistata da alcuni spacciatori del quartiere [OMISSIS] e che il giovanissimo [OMISSIS] aveva insegnato al piu’ giovane e minore [OMISSIS] a fare uso di eroina per via endovena.
La Corte d’appello, nel confermare la sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 82, ha individuato la ragione di tale fattispecie “nel fatto che si creano le condizioni (di particolare pericolo) favorevoli a che il minore entri in possesso e faccia uso della sostanza stupefacente: la ratio appare, quindi, che l’agente rafforzi o agevoli il consumo di stupefacenti da parte della persona minorenne”.
4.2. Il D.P.R. n. 309 del 1990, articolo 82, sotto la rubrica “Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore”, sinteticamente riassuntiva, ma non esaustiva del contenuto delle disposizioni contenute nell’articolo, delinea nel comma 1, tre fattispecie penali con riferimento a condotte differenziate: l’istigazione pubblica all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; il proselitismo, anche privato, per tale uso; l’induzione di una persona all’uso di tali sostanze.
I commi 2 e 3 prevedono circostanze aggravanti, a tutela particolare di minori.
4.3. Nel caso in esame, al di la’ della terminologia (“istigazione di minore all’uso di sostanze stupefacenti”) impropriamente usata dai giudici e parzialmente ripetitiva della rubrica dell’articolo 82 cit., e’ stata ritenuta la terza della fattispecie sopraindicate (induzione di una persona all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope), aggravata dalla minore eta’ del soggetto passivo.
Tale fattispecie si caratterizza per una ben precisa condotta dell’agente, quella di induzione.
Come in altre fattispecie penali (ad es.: articoli 317, 600-bis, 609-bis e 643 cod. pen.), per induzione deve ritenersi un’attivita’ di coazione psicologica, un’apprezzabile attivita’ di sollecitazione, suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare la volonta’ soggetto passivo al compimento di un atto (nella specie l’uso di sostanze stupefacenti).
Ad integrare la condotta punibile non e’, percio’, sufficiente la semplice richiesta o l’invito all’uso della droga, ne’ tanto meno la “agevolazione” del consumo da parte del soggetto passivo, ne’ l’attivita’ di “rafforzamento” dell’autonoma e libera decisione di lui e neppure l’aiuto fornito ad una persona amica ad iniettarsi una dose di eroina (per quest’ultima ipotesi, v. Cass. n. 9014/1992, Celestri; n. 26074/2004, Pontani).
5. La sentenza impugnata va, pertanto annullata senza rinvio limitatamente al capo O), perche’ il fatto non sussiste, con conseguente eliminazione della relativa pena due mesi di reclusione ed euro 100 di multa.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo O) perche’ il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena due mesi di reclusione ed euro 100 di multa.
 

 

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