E’ configurabile il reato di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alla condotta di un componente del Collegio sindacale di una società che esprime un parere favorevole all’acquisto di un credito inesistente.

(Cass. Sez. 3^ Pen. – sentenza 05/10/2021, n. 40324)

In particolare, il caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, relativo alla corretta applicazione di una misura cautelare personale, riguardava un professionista che, quale  presidente del collegio sindacale, aveva espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto di ramo di azienda di una società, del quale faceva parte un credito IVA inesistente. La delibera era stata quindi approvata e seguita dall’utilizzazione di tale credito a fini di compensazione IRPEF e IRPEG mediante più versamenti.

La Corte ha ritenuto che non risultano ostacoli normativi o fattuali alla configurabilità del concorso nel reato, in ordine alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater, e, anzi, nella casistica giurisprudenziale, il concorso nel reato di indebita compensazione è stato espressamente ammesso con riguardo a condotte realizzate dal consulente fiscale. Invero, ai fini della configurabilità della partecipazione nel reato ex art. 110 c.p., rilevano anche le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento della volontà dell’autore c.d. principale.

La Corte ha, altresì, ricordato, che il collegio sindacale di una società, e i singoli componenti di esso, secondo quanto si evince dalle disposizioni contenute nel codice civile, sono in condizione di “confortare” le scelte degli organi sociali o, al contrario, di attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica, ove le ritengano illegittime. Rimane fermo , però, che perché possa sussistere la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione, occorre anche la sua colpevolezza, e, quindi, è necessario accertare che il medesimo soggetto abbia espresso il parere favorevole nella consapevolezza sia dell’inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell’acquisto di tale credito al successivo utilizzo a fini di compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17.

“Sembra quindi ragionevole concludere che il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater commesso mediante l’utilizzo dell’indicato credito fittizio”.
TESTO INTEGRALE SENTENZA

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