Non sussiste incompatibilità a testimoniare del legale che, dismesso l’ufficio di difensore dell’imputato abbia poi assunto nello stesso procedimento quello di teste e, in tale veste sia escusso dal giudice, in quanto, nel vigente ordinamento, l’incompatibilità del difensore sussiste solo nel caso di contestuale esercizio delle due funzioni in questione, potendo tali ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense.
Ne deriva che, in tal caso, non è applicabile la previsione di cui all’art. 197, comma 1, lett. d) c.p.p., la quale circoscrive l’incompatibilità con l’ufficio di testimone alla sola ipotesi del difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva.
(Cass. Sez. V Penale, 5 febbraio – 26 aprile 2010, n. 16255)

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