La delega conferita al vice procuratore onorario dal Procuratore della Repubblica, a norma dell’art. 72, comma 1, lettera b), ord. giud. e articolo 162 disp. att. c.p.p., per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 391 c.p.p.) o in quella di convalida dell’arresto nel contestuale giudizio direttissimo  (artt. 449 e 558 c.p.p.), comprende la facoltà di richiedere l’applicazione di una misura cautelare personale, dovendosi altresì considerare prive di effetto giuridico limitazioni a tale iniziativa eventualmente contenute nell’atto di delega.
(Corte di Cassazione, Sezione Unite Penali, Sentenza 24.2.2011 – 6.4.2011, n. 13716)
 
La Corte ha, altresì, chiarito che le medesime considerazioni devono valere anche per i magistrati ordinari in tirocinio (già uditori giudiziari), i quali, in base all’art. 72, comma 1, lettera b9, ord. giud., possono essere delegati a svolgere le funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 391 c.p.p.).  
 

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