In tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie riguarda solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l’attribuibilità del reato all’imputato, ma non i documenti riguardanti sia l’accertamento di responsabilità, sia l’accertamento di presupposti e condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici.

(Cass. Sez. 2^ Pen. – sentenza 02/02-03/03/2010, n. 8527)

Nel giudizio abbreviato è consentita l’acquisizione di prova documentale e deve ritenersi illegittima la dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti (nella specie consulenza, bilanci, relazioni ecc.) prodotti dalla difesa dell’imputato in sede di udienza preliminare, prima della richiesta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata fino a quando non siano state formulate le conclusioni e, quindi, anche dopo l’eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell’udienza preliminare, ex art. 421 bis c.p.p., o art. 422 c.p.p. e, a maggior ragione, successivamente alle produzioni documentali che il giudice dell’udienza preliminare, ex art. 421 c.p.p., comma 3, ammette dopo la costituzione delle parti.

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Suprema Corte di Cassazione
Sezione Seconda Penale
Sentenza 02/02-03/03/2010, n. 8527
[OMISSIS]
Con sentenza del 3.6.2004, il G.U.P. del Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, assolse  [OMISSIS] dall’imputazione di appropriazione indebita ed estorsione per insussistenza del fatto.
Avverso tale pronunzia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e la parte civile [OMISSIS] proposero gravame, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 10.4.2008, confermò la decisione di primo grado, condannando la parte civile al pagamento delle spese per il giudizio di appello.
Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma e la parte civile.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma deduce mancata assunzione di una prova decisiva in quanto la parte civile, prima dell’ammissione al giudizio abbreviato, aveva depositato alcune trascrizioni di conversazioni telefoniche registrate. La mancata acquisizione di tali prove aveva costituito motivo di appello, con richiesta di rinnovazione del dibattimento per acquisirle. La Corte territoriale ha espunto tali trascrizioni, senza dar conto della decisione e si è richiamata alla pronunzia di primo grado.
La parte civile deduce:
1. omessa assunzione di una prova decisiva in quanto la parte civile aveva depositato nella cancelleria del G.U.P. trascrizioni di conversazioni telefoniche; il G.U.P. le aveva espunte sull’assunto errato che fossero state depositate dopo la richiesta di giudizio abbreviato; rilevato l’errore aveva confermato l’espunzione sull’assunto che al deposito in cancelleria non consegue ex se la utilizzabilità della prova; a fronte dello specifico motivo di appello, con il quale la parte civile ed il P.M. lamentavano che la prova lecitamente raccolta non era stata esaminata e della richiesta di rinnovazione del dibattimento la decisione della Corte territoriale si limita a richiamare quella di primo grado;
2. vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle dichiarazioni del teste [OMISSIS], ritenuta erroneamente inutilizzabile dal primo giudice in quanto indiretta; nessuna risposta sul punto è stata fornita dalla Corte territoriale;
3. omessa motivazione in punto di responsabilità dell’imputata per il reato di appropriazione indebita alla luce delle risultanze e della espressa dichiarazione dell’imputata di aver venduto i quadri come proprietaria e non come mandataria;
4. vizio di motivazione in relazione alla pretesa configurabilità nel caso di specie di un mero illecito civile, dal momento che gli elementi emersi avrebbero in ogni caso potuto integrare il delitto di truffa.
Con memoria datata 18.1.2010 il difensore della parte civile ha rilevato che era pacifico che [OMISSIS] avesse revocato il mandato a vendere alla [OMISSIS], come risulta dalle trascrizioni delle telefonate depositate prima della richiesta di giudizio abbreviato. Tali prove non sono state valutate e la Corte territoriale non ha risposto alle censure svolte sul punto nell’appello.
Altrettanto deve dirsi per l’esclusione del teste [OMISSIS] sull’assunto che fosse de relato.
Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, il primo ed il secondo motivo di ricorso della parte civile sono fondati.
Nei motivi di appello della parte civile si lamentava la mancata acquisizione delle trascrizioni di conversazioni telefoniche intercorse tra [OMISSIS] e [OMISSIS] e si chiedeva tale acquisizione ai sensi dell’art. 603 c.p.p..
Questa Corte ha affermato che, in tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie riguarda solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l’attribuibilità del reato all’imputato, ma non i documenti riguardanti sia l’accertamento di responsabilità, sia l’accertamento di presupposti e condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici. Ciò si desume dall’art. 421 c.p.p., comma 3, il quale dispone che il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando, oltre agli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’art. 416 c.p.p., comma 2, anche “gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione”.
Pertanto, nel giudizio abbreviato è consentita l’acquisizione di prova documentale (Cass. Sez. 2 sent. n. 4014 del 2.10.1992 dep. 27.4.1993 rv 195013; fattispecie in tema di prova documentale dell’avvenuto risarcimento dei danni).
Analogamente è illegittima la decisione del giudice di appello che dichiari inutilizzabili i documenti (nella specie consulenza, bilanci, relazioni ecc.) – prodotti dalla difesa dell’imputato, in sede di udienza preliminare, prima della richiesta del giudizio abbreviato – in quanto la richiesta di giudizio abbreviato può essere, ex art. 438 c.p.p., comma 2, presentata fino a quando non siano state formulate le conclusioni e, quindi, anche dopo l’eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell’udienza preliminare, ex art. 421 bis c.p.p., o art. 422 c.p.p., e a maggior ragione successivamente alle produzioni documentali che il giudice dell’udienza preliminare, ex art. 421 c.p.p., comma 3, ammette dopo la costituzione delle parti.
Ne deriva che, in tal caso, l’erronea dichiarazione dell’invalidità della prova integra un “error in procedendo” censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6777 del 09/02/2006 Ud. (dep. 23/02/2006) Rv. 233829 (nel caso di specie si trattava dell’acquisizione di un documento prodotto dalla parte civile).
Essendo specifico motivo di doglianza l’errore del primo giudice nel non ammettere tali prove documentali sull’erroneo presupposto del loro deposito dopo la richiesta di giudizio abbreviato e poi sull’assunto che non sarebbe stato sufficiente il loro deposito in cancelleria a consentirne l’acquisizione, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare in ordine a tale doglianza.
La Corte d’appello si è invece limitata a richiamare sul punto la decisione del primo giudice, senza confutare in alcun modo la doglianza.
Altrettanto deve dirsi quanto alla mancata risposta circa la esclusione della testimonianza [OMISSIS], posto che le testimonianze de relato sono ammesse quando il teste indichi da chi ha ricevuto le notizie che riferisce.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per un nuovo giudizio.
La decisione assunta rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso della parte civile.
Sulla richiesta di condanna dell’imputata alla rifusione delle spese a favore della parte civile pronunzierà il giudice di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, alla quale rimette anche la decisione sulla richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile.