Il divieto di concessione di benefici penitenziari previsto dall’art. 58 quater O.P. nei confronti dei soggetti, condannati per determinati delitti, e che abbiano posto in essere una condotta punibile ai sensi dell’art. 385 c.p. fa riferimento alla sola condotta tenuta nel tempo successivo all’inizio dell’espiazione della pena, senza che possano rilevare le condotte di evasione eventualmente in precedenza tenute durante lo stato di custodia cautelare.
(Cass. Sezione I Penale, 27 gennaio – 25 febbraio 2011, n. 7514)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.