La sistematica rimozione, nel Decreto Legislativo n. 231 del 2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica.

Questo, un breve stralcio dell’ampia motivazione con la quale la Suprema Corte ha escluso l’ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente, disciplinato dal Dlgs 231/2001.
(Cass. penale sez. VI, sentenza 5 ottobre 2010 – 22 gennaio 2011, n. 2251)